RAGIONI
PER
Cui dimostrasi, quanto giustificata
sii la domanda de'Casali di Tropea,
D'esser divisi dalla Città.

Da riconoscersi dal Tribunale della
Regia Camera, à Relazione del
degnissimo Signor Presidente
D. Giuseppe Odoardi
Commessario.

                                                         Marco Riccio Attuario.

di

Tommaso de Sarno
Gennaro Carissimi
(1724)
 


Dopo secoli di sommosse, ribellioni, assedi contro i governanti oppressori tropeani, questa volta i Casalini per ottenere la tanto sospirata autonomia battono una nuova strada: quella delle aule del Tribunale.
Una delle rivolte memorabili fu quella del 1647-48. Ebbe origine a Parghelia ma in brevissimo tempo si propagò negli altri villaggi sotto la guida del pescatore pargheliese Leonardo Drago. Gli obiettivi dei rivoltosi erano il saccheggio di Tropea, la spartizione dei beni ed anche delle mogli dei notabili che erano al potere.
All'inizio, tutto sembrava far pensare che i tumulti prendessero il sopravvento ma ben presto la ribellione fu domata dalle guardie agli ordini del Vicariato Generale.
Fece scalpore, nel primo anno della sommossa, l'episodio che vide le bande della marineria casalina sequestrare alcune feluche di cavalieri napoletani diretti a Messina, alberandovi la bandiera rossa contro la Città.
Un'altra importante rivolta avvenne il 6 agosto 1722, di cui il Paladini in "Notizie storiche sulla città di Tropea", Catania, 1930, ricorda che ad occuparsene di tramandare i fatti fu Giuseppe Grimaldi (1691-1749), artista tropeano che ha lasciato a Tropea e nei Comuni limitrofi moltissimi dipinti tra cui la "Natività" che si trova attualmente presso la Chiesa dei Liguorini in situazione molto precaria rischiando, tra la totale indifferenza degli organi preposti alla conservazione dei beni culturali locali, il conseguente disfacimento.
Questa volta a provocare la sommossa fu Orazio Falduti di Spilinga, impiegato del Tribunale Provinciale. I motivi derivavano essenzialmente dalla arbitraria imposizione da parte dei sindaci di Tropea di far pagare ai Casali una tassa di 300.000 ducati, somma questa non ripartita equamente, perchè non si era tenuto conto dell'ordinanza della Regia Camera della Sommaria del 1720 con la quale si era proceduto a esentare dal pagamento del tributo in questione "le persone viventi dì per dì", cioè i lavoratori che prestavano la loro opera a giornata. Copia dell'ordinanza era stata distribuita agli abitanti di Spilinga interessati dallo stesso Falduti, il quale peraltro l'aveva notificato. Perciò i contribuenti restituirono al mittente le parcelle inevase. Il tumulto in breve tempo divenne generale e interessò tutti i Casalini da Capo Vaticano a quello di Zambrone. Dopo innumerevoli contatti tra sindaci e capi dei ribelli, tra petizioni da parte di questi e promesse da parte degli altri, la ribellione fu alla fine sedata nel sangue con la morte dei più facinorosi.
Come noto, i Casali divennero autonomi con la legge murattiana del 19 gennaio 1807, perfezionata definitivamente in data 4 maggio 1811.
 
 

J.   M.   J.

Uantunque infinite, e sì gravi sieno le disgrazie, alle quali uom mortale è in questo mondo soggetto; che volerne minima parte di quelle ciascun tra se stesso divisare, malagevole, e dura impresa sarebbe: poicchè al comun sentimento de'Savj, qualunque dissavventura alla giornata egli accada, nuova sembrar non ci debba; essendo indubitato, che mille volte per lo passato accaduta sii, ed altrettanto infinite in appresso sarà per avvenire. E pure strana cosa ad udire, da miserie non mai sorse accadute i poveri casali di Tropea oppressi vediamo; Perciocchè questi essendo per lor somma ventura del nostro Clementissimo, ed invitto Monarca fedeli Vasalli, son divenuti schiavi de'Sindici pro tempore della Città di Tropea, alla grande avvidità de'quali, non solo le proprie sostanze, gli proprj sudori, ma la stessa vita han bisognato infelicemente sacrificare, come dalla tragica narrazione, che in difendendo le ragioni di que'miseri sarem per fare, apparirà.
Ma vedemo nello stesso tempo, che questo infausto destino, contro de'miseri Casali, par che volesse de'crudeli sciempi far pompa, per suprema disposizione vadi cessando; ciò avvenendo, perchè non contenta la Città di Tropea d'aver ricevuti tutti que'vantaggi, che ella stessa desiderar potea da quei meschini, i quali le passate sciagure, ed oppressioni nel lor petto avendo vive scolpite, credendo a dover menare per l'avvenire vita quieta, soggiacer'vollero ad un'accordo alla medesima del tutto profiguo; sebbene ad essi in qualche parte nocivo, che con decreto della Regia Camera, inteso il Regio Fisco a 5. Maggio del corrente anno, fu confermato; a quello più star la Città non volendo, la quale dal cedere di questi, a pretendere ella strane cose del continuo attende, costretti si veggono i poveri Casali; che ridotti a non poter più soffrire l'oppressioni da'Sindaci fatteli, a proseguire la domandata loro divisione dalla Città, che sperano degnar si voglia il Tribunale della Regia Camera a concederli; essendo questo l'unico rimedio ad essi miseri, contro le tirannie, che stando sotto il barbaro governo de'Sindaci, verrebbero infallantemente a soffrire.
Ed acciocchè, quanto ragionevole sii questa domanda de'Casali conoscano i Signori Ministri della Regia Camera, convienci pria d'ogni altro esporre, ciocchè sia successo di fatto tra la Città e'l Regio Fisco, e successivamente co'Casali, con venir poscia alla giustizia della domanda: ciò facendo con quella brevità, e chiarezza, che dall'angustie, di poche ore concesso ci viene.
POrtandosi adunque nell'anno 1701, la Città, e Casali di Tropea per la mala amministrazione de'Sindaci in debito alla Reg. Corte nella somma di doc. 59341.3.17, con decreto della Regia Camera, precedente istanza fiscale a 30. Giugno dello stesso anno emanato, si procedè al sequestro di tutte le rendite della Città, e Casali; sospendendo l'amministrazione dell'Universal peculio dalle mani de'Sindaci; non avendoli altra facoltà lasciata, se non di potersi avvalere di annui doc. 606, per le spese forzose, stabiliteli nello stato dal Reg. Tappia, e commettendo l'esazione al Reg. Tesoriere Provinciale, ed a persona da lui destinanda.
Benchè, tardi si avvidero tuttavia que'nobili di Tropea, e dello scompiglio, nel quale forse per la loro  soverchia avidità, posti avevano la Città, e Casali, e dell'utile, che da questo a loro veniva a mancare; e volendo provvedere, non tanto al pubblico bene, quanto al privato, e proprio interesse, vedendosi preclusa la strada di dominare li miseri Casalini, e che cessava quel lucro, che amministrando aver poteano, siccome in appresso sarem chiaro; costituirono quì in Napoli della Città Agente generale D. Orazio Galluppi, da cui a Decembre del 1702 si comparve in Regia Camera, esponendo, come non pagando altro in quel tempo la Città, e Casali, se non che doc. 5768.2.6; per accordo, inconto dello attrasso, e corrente; in nome della medesima offeriva altri annui doc. 1000, co'quali componevasi in tutto la somma di doc. 6768.2.6, e un quarto; con che però tolto si fusse il sequestro; rimessa l'amministrazione nelle mani de'Sindaci, da'quali le spese forzose, a piccola somma ridutte sarebbonsi; e le oltre dello stabilito, altro bisogno occorso vi fusse, formarne pria conchiusione, e chiederne poscia dalla Regia Camera, e suo Signor Presidente Commessario l'assenso; e per osservanza di tutto questo, farne seguire publico, e general parlamento, col quale tutto ciò conchiuso si fusse, fol. 318.
Accettossi l'offerta del Regio Fisco; seguì parimente il parlamento, in cui non vedesi però, chi per i Casali intervenisse, e stabilissi a'27 Gennajo del 1703, che avendo bisogno la Città, e Casali di annui doc. 8159, cioè docati 6768.2.6 per la Regia Corte, e docati 1390.2.14 per spese forzose; per formar questa somma si fusse dovuta tassare la Città in doc. 1912, li Bonatenenti in doc. 193.1.18, e li Casali in doc. 4769.3 con aggiungervisi altri doc. 829.4 che dalle Gabelle provenivano alla Città, e Casali comuni: Perchè, e l'uni, e l'altri al peso di quelle succumbevano; siccome attualmente soccumbono; che insieme faceano la somma de'doc. 7704.4.3: E mancando annui doc. 454.7 per formare l'intero pieno di doc. 8159, si stabilì, che per tal somma mancante, altra annual tassa, fra la Città, e Casali far si dovesse, dovendo a due terze parti soggiacere la Città, ed una i Casali; con che il pagamento, che per tassa far dovea la Città, ascendeva ad annui doc. 2214.4.7 e quello de Casali a doc. 1920.4.15 conchiudendo, che fino a tanto, nuova, e generale numerazione del Regno non seguisse, non si fusse possuta tassare somma maggiore de'doc. 8159; e se pure per l'avvenire, con nuove imposizioni obbligati venissero, ad altro, che al pagamento di una terza parte non avessero avuto a soccumbere li Casali; soggiacer dovendo a due altre terze parti la Città, fol. 332.
Presentatosi questo appuntamento in Regia Camera, a 29.Marzo del 1703 precedente istanza fiscale, dalla medesima assenso, e beneplacito vi si c'interpose. fol. 332.at.
E Chi creduto non avrebbe la somma quiete, nella quale avuto avessero a starsene la Città, co'Casali, per questo stabilimento, che essa stessa avea fatto, confermato a sua stessa richiesta dalla Regia Camera? Stata in vero sarebbe fallace credenza; siccome fu quella de'poveri Casali, che sicuri omai dalle tirannidi de'Sindaci, di vivere senza alcun dubbio credeansi. Poicchè appena passato un'anno da questo stabilimento, che dal Sindaco di quel tempo, postosi l'accennato appuntamento in oblio, strane summe, oltre dello stabilito, sotto varj pretesti cominciaronsi ad esiggere. Tanto che a 17.Luglio del 1704 di ricorrere in Regia Camera i Poveri della Città furon costretti, ottenendo provvisioni in conferma del poc'anzi accennato decreto, fol. 378.at.
Ma non fu questo valevol riparo a que'poveri, e sconsigliati contadini; ora mal consigliati da chi le loro veci sosteneva; ed ora traditi da chi in tutto fidavano, per farli esenti annualmente da uno indebito, e forzoso pagamento. Essendosi a tanto avvanzata la potenza de'Sindaci, contro de'miseri Casali, che in brieve tempo annientati ed avviliti di tal fatto gli resero; che non comparendo; e per conseguente oppugnar non potendo a tanti atti, ne'quali necessariamente, e comparire, ed oppugnar doveano, pregiudizi notabilissimi accagionaronsi, che delle di loro ruine, furono irreparabil principio; Tra'quali, tralasciandone infiniti alla giornata accaduti, questi due non meno notabili si furono: che portatosi il quond. Presidente Frascone con special deputazione nel 1714 alla visita delle Terre di residuo nelle Calabrie, e riconosciuto, che ebbe lo stato della Città di Tropea, e casali, all'annuo accordo di docati 6768.2.6 aumentò altri annui docati 200, de'quali due terze parti n'avessero avuto a corrispondere i Casali, ed una la Città, e nel 1718 essendosi ordinata l'esazione della seconda mettà di franchigie de'Soldati a piedi, ed a cavallo, importando annui doc. 274.1.5, per due terzi caricati parimente furono i Casali, e per uno la Città.
COme mai escusar si potranno questi due pregiudizi fatti à poveri Casali, d'obligarli per queste imposizioni al pagamento di due terze parti, quando che, secondo lo stabilimento fatto dalla stessa Città nel 1703, confermato poscia dalla Regia Camera si fu di non obbligarli, se non al pagamento di una terza parte, per quelle imposizioni, che per l'avvenire si fussero dovute imporre, obbligandosi a dare altre terze parti di soggiacere essa Città; stabilimento confermato di un decreto passato in cosa giudicata; stabilimento, che conoscendolo stesso Signor Marchese Frascone incontrastabile, espressamente nel decreto enunciandolo, allorchè obbligò all'accennare due terze parti li Casali, a quello si rimise; benchè per abbaglio, vogliam piamente credere, senza volerne di ciò incolpare l'opra de'Sindaci, ciò fatto avesse.
Cominciarono ormai li miserabili Casali a vivere con qualche angustia, la quale a tanto in brieve tempo avvansossi, che orrenda cosa a sentire divenne; perchè ogni umano, e divino rispetto i Sindaci di Tropea posto in non cale, colle tirannidi imposizioni, delle quali al continuo li caricavano, talmente l'oppressero, ed a tale deplorabile stato riducendoli, che i miserabilissimi bracciali, quel parco vitto, che alla giornata per proprio sostentamento andavansi procacciando, sacrificar doveano al di loro ingiusto volere. E qual maggior tirannia avriano potuta incontrare se sotto crudel governo di spietati Barbari trovati si fussero? E pure queste, e maggiori sotto il governo de'Sindaci di Tropea han fin'ora sofferte, di coloro, che Vassalli sono, siccome essi di un clementissimo Padrone.
SEbbene siano questi travagli, come uom sensato giudicarà, gravissimi dagli miserabili Casalini sofferti; in confronto però di quello, che negli anni 1720, 1721, e 1722 partirono, sembrano un nulla; Poichè par che allora tutte le dissavventure insieme contro di essi collegate, la di loro totale distruzzione procurassero: ma di questi sì alti precipizii cominciarono tantosto a risorgere; onde sperano la di loro totale quiete, e vantaggio.
Or come abbiam detto, negli anni 1720, 1721, e 1722 talmente poco, anzi nulla i Sindaci di Tropea il dovere curando, non paghi d'aver cò strane tasse gli oppressi Casali gravati, fino a dover pagare ann. doc. II. m. ordinatosi in questi due ultimi anni 1721, e 1722, l'esazione del donativo de carlini quindeci a fuocho de benestanti, a S. M. fatto, anco i miserabilissimi Bracciali de'Casali, dal Sindaco D. Luigi Galluppo furono tassati, non ostante che, come tali ne venissero espressamente esentati, ma come se li migliori benestanti del Regno stati si fussero, qual poi non già fè andare in beneficio della Reg. Corte; ma con non picciola froda a se stesso appropriò; Laonde conoscendosi privi di tutte le proprie sostanze, bisognate alienare per soddisfare le continue stravaganti tasse de'Sindaci, ne avendo con che sostentarsi; perchè colle proprie fatiche succumber doveano alle gravissime imposizioni, delle quali alla giornata venivan caricati, e chiaramente scorgendo, che queste cedevano per la maggior parte in beneficio de'Sindaci; e non già del Rè nostro Signore, per lo quale non solo queste di buon animo sofferte avrebbono, ma il proprio sangue sparso; ne potendo più lungamente sotto questo sì fiero gioco durare, dopo aver veduto, che di tre provvisioni dalla Regia Camera, in Banca dell'Attuario de Martino spedite, colle quali l'esenzione di essi miserabili da tal pagamento ordinavasi, frutto alcuno non ne sperimentavano: s'appigliarono nell'anno 1712, ad una disperata risoluzione di prender l'armi contro de'Nobili; onde ne nacque quel fiero tumulto, che finalmente si estinse, coll'afforcamento di due mirabilissimi Contadini, o frusta in persona d'altri.
ECco quanto ha oprato finora il Tirannico governo de'Sindaci di Tropea contro de'poveri Casalini, a quali non essendo altro rimasto, la vita stessa alle cotante oppressioni de'medesimi bisognarono sagrificare. Fu in vero funesto caso per que'miseri, che dovettero perdere ignominiosamente la vita; ma dalla di loro morte cominciarono a rispirare gli annientati casali; perchè ricorsi al Signor Vicerè, domandarono giustizia per gli Sindaci colpevoli, che della di loro ruina stati eran cagione, e segregazione dalla Città; qual'istanza rimessasi alla Regia Camera, nel mentre tal giudizio proseguivasi; per parte della Città si feron premessi d'accordo, che qui presso soggiungeremo, i quali ancorchè di sommo vantaggio alla medesima si fussero, ed in qualche parte a'Casali, furon tuttavia da'medesimi accettati, credendosi dar con questi, alla futura lor vita civile, stabilimento sicuro.

In primo luogo convennero, che si fusse dovuta in ogni anno la Città tassare nella forma di doc. 2377.3.6 è due terzi, e li Casali in doc. 5234.2.3 è un terzo in vigore di quel chè fu stabilito nel 1703, dalla stessa Città, in publico, e generale parlamento, confermato a sua stessa richiesta dalla Regia Camera; annessoci l'aumento d'annui docati 200 del Marchese Frascone, e l'esazione della seconda mettà di franchigie, de'quali pagamenti in due terze parti soggiaceano i Casali, ed in una la Città, e ciò inviolabilmente osservarsi, fino alla general numerazione, ponendosi per la restante somma mancante a formare l'intero pieno di doc. 8635.1.7 gli annui docati 1023.18, che provenivano dalle Gabelle, e Bonatenenti, quali proporzionatamente ceder doveano in beneficio della Città, e Casali.
Secondo, che occorrendo farsi maggiori spese forzose degli stabiliti docati 1390, quelle non si fussero potute tassare, senza pria proponersi in parlamento, e conchiuse ottenerne l'assenso dalla Regia Camera, o suo Signor Presidente Commessario, inteso il Regio Fisco, ed il Procuratore de'Casali, anco in conferma de'nominati appuntamento, e decreto.
Terzo, che il Sindaco, non avesse de'Casali possuto tassa alcuna formare, senza l'assistenza del Sindaco, e Deputato di ciascun Casale, con notarsi tutti i suoi fuochi, ed in specie Torrieri, Molinari, e Soldati, dovendo commettersi l'esazione della medesima al meno offerente in publico incanto, con osservarsi la forma del solito.
Quinto (rilasciandosi il quarto, che non fu dal Regio Fisco accordato) che dovendosi far donativo a S. M. C., e C., che Dio guardi; o pure esiggersi somma alcuna per altra occorrenza per ragion de'fuochi, debba la Città soggiacere giusta il suo ultimo stabilito, per ragion di que' fuochi, de'quali caricata si vede nell'ultima numerazione, cioè per fuochi 641, ed i Casali per 1382.

Inteso il Regio Fisco a 5.Maggio del corrente anno a relazione del dignissimo Signor Presidente D. Carlo Ruoti in quel tempo Commessario, anco attento il consenso dato dal magnifico Procuratore della Città, dalla Regia Camera si fe decreto juxta petita.
BEnchè in mille eccessi del continuo dato avesse la Città di Tropea, e noi piùche certa sperienza n'avessimo, confessiamo il vero, non mai creduto abbiamo, ne in mente cader ci potea, che nemmeno contenta di questo stabilimento con decreto della Regia Camera confirmato, esecutivo di quell'altro del 1703; a se per altro molto profiguo, per quelche abbiamo dimostrato, volesse maggiormente inquietare gli afflitti Casali.
E pure con nostra somma ammirazione veduto abbiamo, che creato nuovo Sindaco nella Città di Tropea, da cui essendosi nuovo Avvocato, e Procuratore creati, portaron questi rimedio di ristituzione in integrum avverso di questo decreto; e sebbene pendente la parola da farsi in Regia Camera, ottenuto avessero provvisioni suspensive di quell'altre de'5.Maggio per li Casali spedite; Propostasi tuttavolta agli 8 del corrente Agosto la causa in Regia Camera, a relazione del degnissimo Signor Presidente D. Giuseppe Odoardi Commessario; E conosciuto avendo quel Tribunale la manifesta giustizia de'Casali, ordinò l'esecuzione delle provvisioni a 5.Maggio spedite, e che monite si fossero le parti per la provista, che far dovea sopra della domandata ristituzione in integrum.
MA che far doveasi da coloro, che per parte della Città di Tropea intervenivano; vedendosi sospese quelle provvisioni, che pendente la parola da farsi ottenute aveano, le quali appena ivi giunte, temendo il Sindaco di quel che seguì, cioè della sospenzione delle medesime, si diede in un subito a formar tasse; cominciò tantosto a gravare i poveri Contadini, caricandoli di pagamenti, a'quali non dovean soccumbere, ed obbligandoli a dover soggiacere a ciò, che i benestanti, e nobili di Tropea per la di loro potenza non volean pagare, siccome dalle tasse, che nella Regia Camera si presentaranno, chiaramente apparirà. Risolsero alla fine formar alcuni capi di nullità contro di questo decreto; avvegnache fievoli, e di niun momento: le quali con somma ardenza portate furono dall'Avvocato della Città in casa del degnissimo Sig. Presidente Commessario il giorno stesso in cui si era la causa proposta a solo fine di evitar la spedizione delle provvisioni per poter aver tempo il Sindaco di Tropea di eseguire le tasse; ma vedendosi dalla vigilanza del Procuratore de Casali prevenuto; da cui delle provvisioni il disbrigo erasi di già procurato: Ricorse in Regio Collateral Conseglio, ne potendo sotto varii pretesti, che ideossi, ottener sospensione alcuna dell'anzidette provvisioni; con sorrottizie suppliche in Segretaria di Guerra portossi, ove niuna menzione facendo de'decreti della Regia Camera, e del reale stato delle cose, ottenne delle medesime sospensivo dispaccio, al Governadore della Città di Tropea diretto e questo ottenuto con istanza poenes acta presentata cedè alla discussione di quelle nullità, che egli stesso forse più maturamente consideratele di niun momento conobbe, facendo istanza di potersi ripigliare il deposito.
OR non conosce evidentemente tal'uno, quanto errato sen vada, se lo stato delle passate, e presenti cose della Città, co'Casali di Tropea avanti gli occhi avendo, considerar voglia tra questi, e quella, pace, e riposo! Sia per emanare il Tribunale della Regia Camera qualsisia decreto, per pensare qualunque stabilimento; per ambeduo al sommo giovevole; non mancheranno raggiri a Sindaci di Tropea per renderli inutili. Pensa il Supremo Tribunale della Reg. Cam. di provvedere agli oppressi Casali, ridotti di nuovo a disperazioni grandissime per le troppo gravi tasse dall'Odierno Sindaco, a fare di già cominciate; prende quel saggio spediente, che poch'anzi abbiam detto, ed in un subito, con modi lungi dall'onesto pratticari, lo vedemo suspeso. Fà la Città, come abbiam menzionato, quello stabilimento nel 1703, lo fà confirmare dalla Regia Camera; e poi scorgemo che ha cercato, e cerca di non mai osservarlo. Staranno uniti? E che le gravi estorsioni de'Sindaci saran sempre per far ripullulare nel petto de'disperati Casali vivo quell'odio, che dal pensiere delle loro passate sciagure puol provenire. Il vedersi tutta via dominati da coloro, che con barbari trattamenti, dopo averli del tutto spogliati, han voluto imbrattarsi nel sangue de'loro Paesani, qual effetto potrà mai fare ne'loro oppressi animi, considerando lo vadi, chiunque si sia.
E Ormai qualche tempo da che stati sono in possesso i Sindaci di Tropea di far di loro proventi sopra i poveri Casali; e come mai sia vero, che questa, che per loro legge stimano vogliano abolire? Rammentasi ogni uno, di ciò, c fatto abbia il suo Antecessore, cerca fare lo stesso, finisce d'annientare gli oppressi Casali, e fe comparendo questi a' Tribunali superiori, sperimentar vogliono la di loro manifesta giustizia, non per tanto audacemente il Sindaco, anco in questi sotto pretesto di difesa, trapazzarli, e finirli d'annientare non cerca; Essendosi finalmente sempre veduto, che per parte de'Casali non avendo bastevoli forze a proseguire gl'incominciati Giudizi, ceduto si sia, e non mai dalla Città, che simili spese dagli stessi Casali han prima estorte.
LA divisione dunque si è quell'unico, ed efficace rimedio, che cessar facendo le tirannie de'Sindaci, stando i Casali sotto il sicuro asilo del Regio Fisco, farà per stabilirli in quella quiete, che ogni uom libero sotto d'un'ottimo Principe desiderare mai puote; Questa sperano i miserabili Casali di Tropea, che sia per impartirvi il Tribunale della Regia Camera; ora, che volendo per essi prendere spediente di rimetterli in qualche sollievo, dovrà in esso proponersi la presente causa, essendo la loro più che giustificata domanda, per esser consentanea alla disposizione delle nostre leggi, uniforme alle pretenzioni della Città, e niente nociva al Regio Fisco; e fino a quando quella sarà per seguire, farem prima conoscere, che debbano li Casali di Tropea stare in quello stato, che colle provisioni de'5.Maggio, esecutive dell'appuntamento della stessa Città del 1703, e decreto della Regia Camera dello stesso anno, confermato li venne.
Ne abbiam certamente fin'ora possuto scorgere, confessiamo la nostra debolezza, qual benchè debole fondamento abbia il nostro Contradittore di contrastare a'Casali la manutenzione di quel stato, che colle Provvisioni de'5.Maggio ristabilito li venne; Poichè vedemo esser quelle non solo esecutive di ciò, che la stessa Città in publico parlamento nel 1702 conchiuse, confermato a sua stessa richiesta, come più volte abbiam menzionato, con decreto della Regia Camera nel 1703, di già passato in cosa giudicata; ma di vantaggio per quel che in esse vien di più ordinato alla medesima, molto vantaggiose.
E Venendo alla pruova di un tale assunto diciamo, che non puol controvertire quello stato la Città, che ella stessa fece, e del quale non si è mai per lo spazio d'anni 22 gravata. E quello indubitato assioma su la disposizione di più leggi fondato, l.post mortem ss. de adoptionib., et emancipationib., ove si promosse tal dubbio: se emancipando il Padre la figlia, che poscia fatto testamento, e lasciati a se eredi, morta sen fia; possa muovere quistione di non averla legitimamente emancipata; dal Giurisconsulto Unlpiano si rispose, che tal quistione muovere non potesse: ibi: Pater movere controversiam, prohibetur, venendo con queste parole riassunto da Bartolo: Pater contra emancipationem a se factam, et diuturnitate temporis, roboratam venire non potest; l. factum 155.ss.de reg.jur.cap.quod semel placuit de reg.jur.in 6.Faber.in suo Cod.lib.2., def.3.lib.I.tit.quibus ex causis, major, et Costa de fact.scient., et ignoran.inspect.10, et II.nu.I.Barbos. de axiomat. jur. axiomat.93.num.23 et 24, e che nemmeno il fisco il proprio fatto impugnar possa, vogliono communemente i nostri DD.Peregrin.de jur.Fisc.lib.6.tit.I.nu.34.
Fatto vedemo un tale stabilimento dalla Città in publico parlamento, valevole solennità ad obbligare l'Università ne'loro contratti; perchè fatte le cose per loro vantaggiose, e ponderatamente si stimano Bald. nella l. Civitas versic. quod autem si Civitas si certum petatur Micbel' Angelo Gizzio alla decis.116. di Capecelatro num.21, ove cossì scrive: sel postea consilium generale id ratum habuit, hoc etiam casu Universitas obligatur, absque alia probatione, il Regente Revertero nella decis. 177.n.2.
Vedesi in oltre comparsa in Regia Camera la Città di Tropea, domanda a questo suo stabilimento l'assenso, e precedente istanza Fiscale se li concede. Stabilimento, che con questa ultima solennità canonico del tutto si rese, ed alla Città senza veruna eccezzione obbligante, facendo il decreto del Giudice, che s'interpone per avvalorar gli atti di coloro, che senza di esso contrattare non possono presumere giustizia, e verità della causa, Surd.cons.451.num.28.Ramon.cons.42.n.40, Put. decis.205.num.2.lib.3.Seraph.decis.217.num.1.Rota Rom. decis.643.num2.part.3.recent., et decis.110.num.9.part.13.
COme mai si puote la Città ideare, di non voler stare ad uno stabilimento, che ella stessa, con tanta cognizione di cause conchiuse, a ciocche da un supremo Tribunale precedente istanza Fiscale confermossi, in pretendendo le Gabelle come proprie, quandoche ivi cogli Casali in comune ella pose, e sempre in comune sono co' medesimi andate; tanto che portatosi il quond. Marchese Frascone alla visita delle Terre di residuo nelle Calabrie; allorchè riconoscer'volle lo stato di Tropea, e Casali, produssero fede i Sindaci della Città, nella quale co'Casali comuni le Gabelle poneano fol.6., avendoli parimente enunciate comuni, in tante supplice a'Signori Vicerè prò tempore, ed a Supremi Tribunali porrette. E possono mai queste, ed altre simili pretenzioni giustificate sembrare?
CRedemo, che sieno queste sufficiente ragioni, a far conoscere la giustizia de Casali, di essere mantenuti fin'a quando dalla Città a divider s'avranno, nel possesso di qual stato, che dalla Regia Camera colle Provvisioni de 5.Maggio confirmato li venne. Vogliam tutta volta con più intrinseche ragioni, di questa nostra domanda render paga la Parte.
Non sia, diciam noi senza pregiudizio del vero, che queste provvisioni esecutive frenò di ciocchè dalla Città in publico parlamento stabilissi, e confermossi poscia dalla Regia Camera, ne di questo in possesso mai stati ne siano i Casali; entriamo un poco a disaminare, se ciocche in esse contiensi, e dalla Parte ci viene contrastato giustificato sii, e ragionevole.
Leggemo nel primo capo lo stabilimento della somma, che annualmente dovran pagare la Città, e Casali, quella stessa somma stabilita nel 1703; ed obligati vedemo i Casali al pagamento d'annui doc. 5234.2.0, e un terzo, due terze parti dell'annuo debito alla R. Corte dovuto, e delle spese forzose, come continentino doppia parte de fuochi. Qual gravame, da questo inserito viene alla Città? Niuno certamente, anzi che avendo la Città offerto nel 1702 l'annui doc. 1000, alla Regia Corte per ricuperare la perduta amministrazione, della quale essa stessa per lo suo pessimo governo stata era cagione, non dovean di questo annuo aumento soffrir peso alcuno i Casali; sì perchè non eran tenuti all'ammenda di ciò che li Sindaci di Tropea avean'oprato di male, essendo certa massima, che il delitto di tal'uno, ad un'altro nuocer non debba. Il Presid. de Franchis nella decis.590.sub num.7; si anco perchè loro maggiormente importava star sotto il Regio Erario, che ritornare sotto il duro, e tirannico gioco de'Sindaci; e se pure lo dovean soffrire, con più moderatezza dovean parimente esser tassati, senza obbligarli con si stretto conto di due terze parti.
IL gravame però di questo primo capo, che al sommo ostenta la parte si è, che essendosi posto comune il lucro delle Gabelle, e bonatenenza alla Città, e Casali, venga con questo la Città gravata, per esser proprie sì lune, come l'altra.
QUesta, che tanto ostenta giustificata pretenzione la Città di Tropea; Noi a pena d'esser stata promossa, non che difesa credemo. Domandiamo un poco alla Città, se fa ella un corpo co'Casali, stando co'medesimi unita? Di sì risponderacci. Soggiungeremo, se al peso delle medesime i Casali soggiacciono? nè questo tampoco ci potrà negare; poichè vedemo i Casali obligati a comprare, tutto ciò che a dazio sta sottoposto nella Città di Tropea, e non solo di vendere tutto quello ne loro Casali hanno il jus prohibendi; ma di vantaggio, portandosi nella Città a vendere tutte quelle cose che per uso, e grassa alla medesima occorrono al pagamento degli stessi dazj sono obligati. Posso dunque che stanno uniti colla Città i Casali, e fanno un corpo; dovrà recarli più meraviglia, se per quel tempo, che breve sperano i Casali, dovranno colla medesima stare uniti, di quelle Gabelle, delle quali ne sentono il peso partecipi siino?
Fin'a tanto, che i poveri Casali han da succumbere a due terze parti degl'annui docati 1390 di spese forzose, che quasi tutte occorrono per la Città, avendo eglino per le loro altra separata tassa, dice la Città, che i Casali fanno con essa un sol corpo; All'orche li Sindaci di Tropea, che forsi andar solevano per le stesse orma de presenti, si portarono in tanto debito colla Regia Corte, e rimetter si volsero l'amministrazione nelle mani, con offerire gl'annui docati 1000, caricarono subito per due terze parti i Casali, i quali non avean con essi nella amministrazione parte alcuna tenuti, dicendo, che per stare in communità, doveano, e delli lucri, e delle perdite egualmente esser con sorti. Trattandosi allo'ncontro di farli partecipi di quelle Gabelle; Gabelle per altro, delle quali più d'ogn'un altro eglino stessi ne portano il peso, e non fanno più menzione di comunità, contro ciò che naturale, e civile obligo sia, d'esser tenuti, a soffrire l'incommodo d'una cosa, che per altro commodo nello stesso tempo ci apporta cap.qui sentit, de regulis juris in 6.
E rispetto de bonatenenti, dovendo corrispondere questi a quel Territorio, nel quale siti abbiano i loro Poderi; essendo indubitato, che la maggior parte; anzi che tutti costoro, se bene abbitino in Tropea hanno gli loro beni ne Territorj de Casali; Indubbitato ancor si rende, che gli Casali dovrebbero esser partecipi d'un lucro cotale, e pure vedemo, che di questi, due soli terzi se ne introitano essi, ed un altro cede in beneficio della Città.
QUesti sono li gravissimi pregiudizj, de'quali fa tanto schiamazzo la Città di Tropea, questo è quel capo, che nelle provvisioni per li Casali spedite tanto lesivo per se ella stima; poicchè degl'altri capi, non più gravasi, ma giustificati, con più benigna mente ora considera; credemo con quelle poche ragioni, aver di già sgombrato dal pensiere del nostro Contradittore dubio si vano di lesione, e lo potressimo con infinite altre ragioni ancora fare. Non potrà egli però togliere dalla nostra mente, il pregiudizio, che con questo capo fatto vediamo a Casali, e l'utile da ciò alla Città venutone.
E questo si è che dell'imposizione del quond. Marchese Frascone, ed esazione di seconda mettà de franchigie, importantino annui docati 474.1.5 gravati i Casali si leggono per due terze parti, e per l'altra la Città; quando, secondo che abbiam divisato, dovea la Città, e deve esser tenuta a due terze parti, e ad una i Casali.
VEdiam pure d'effetti troppo diffusi in dimostrare lo stato in cui debbono mantenersi i Casali di Tropea, pendente la spedizione del Giudizio della domandata divisione; potendo dal principio di questo nostro discorso conchiudere, che debbano gli Casali mantenersi in questo stato in cui l'ha posti la stessa Città di Tropea, in publico, e general parlamento; l'ha stabiliti il Tribunale della Regia Camera, a richiesta della stessa Città, con decreto fin dal 1703 emanato, di già passato in cosa giudicata, che è precisa e valevole legge per li Casali, de'quali esecutive sono le provvisioni spedite a 5.Maggio: Et in eo statu; ac eo modo, quo quis possedisse per prius apparet, dice Postio, che deve ogn'uno esser mantenuto tract.de manutenend.abfero.73.num.6 e nel num.18.Manutentio, tribuit facultatem utendi re, eo modo et eo factu, quo prius quis utebatur, Lancellot.de atten.part.2cap.4.lim.I.num.92. Bero cons.118.num.7.lib.3.Thomat.decis.41.num.2 tralasciando d'allegare sù di ciò infiniti Autori per esser massima non mai controvertita: Contro del qual decreto; ancorche producesse nuove scritture, venir volendo la Città, non puote essere intesa de Marin.alleg.9.num.1.
Nè si creda taluno, che tanto desiderato sii questo stato dagli Casali di Tropea; anzi che essendoli al sommo odioso, perche star debbono uniti colla Città, sotto il governo de'Sindaci della medesima, sperano che 'l giustissimo, e pietoso Tribunale della Regia Camera vogli tantosto dividerli per farli sperimentare quella quiete, che stando uniti colla medesima; siccome per il passato è avvenuto, non possono certamente sperare, ed essendo questa più che giusta domanda, siccome farem chiaro, non dubitamo, che d'un equa, e benigna compiacenza, corrisposta esser debba.
E venendo al nostro proposito diciamo essere una dell'immense munificenze del nostro Supremo Fattore, d'aver conceduto all'uomo libera volontà di se stesso, nè quella in benche minima parte sciemata; qual divina disposizione delle nostre leggi seguira si vede, concedendo allo stesso una libera volontà per fin ch'ei viva, ed esecuzione di quella anche dopo la morte.
Or questa libera, ed independente volontà, che all'uomo dalle nostre leggi vien confermata, sa che niuno possa essere astretto, a menar con un altro vita comune; e se pure in quella stati sieno qualche tempo, volendo un di loro, segregare si possa.
Stati sono fin'ora in comunità li Casali di Tropea colla Città; or con quella, non vogliono fare più vita comune, divider si vogliono, nè altra ragione di ciò son tenuti a rendere, se non la propria volontà: In comunione vel societate nemo compellitur invitus detinere; quapropter aditus Praeses Provinciae ea quae comunia tibi, cum sorore perspexerit dividi providebit, cossì risposero gl'Imperadori Diocletiano, e Massimiano l. in communione C.comm.divid.Nemo cogitur in communitate manere, dicono Bald. e Salices, seguendo di questo testo la disposizione, abbracciato senza veruna limitazione da tutti i nostri Dottori Giasone nel s.quaedam num.6.inflit.de.act.Magon.decis.46.num1.Burratt.decis.49.num.1 tanto che communemente vogliono li nostri Dottori, che non si sostenga il patto de non dividendo, essendosi convenuta perpetua società. Il Card. de Luca de praebeminent.disc.42.num.7: nemo cogi debeat invitus permanere in communione; adeout praeceptum de non dividendo vel conventio perpetuae societatis, neque per mortem dissolvibilis in jure reprobetur, dicendo lo stesso al discorso 120.num.2.de feudis, e'l Reggente Revertero nella decis.163 e se tal divisione da colui col quale si ha la comunità contrastata venisse, può senza verun dubio forzarsi a farla seguire L. et si non omnes, ss. communi dividundo ibi: et si una omnes, qui rem comunem habent; sed certi ex bis dividere desiderant, hoc judicium inter eas accipi potest; venendo con queste parole reassunto: unus ex sociis volens dividere potest alios ad divisionem etiam invitos provocare, lo stesso confermando il Giurisconsulto Paulo nella l, si quis s., sin.eod.tit. essendo la divisione secondo il comun sentimento una necessaria alienazione, che trà coloro, i quali vivendo in communità, discordono permetter si deve Bart.in l. et ideò in sin, ubi Bald. versic. inducit hunc text. ss. de condict. furt.Redoan.de rebus Eccles. non alienandis qu. 11 vers.ista autem n.18. Card.Mant.de tacis et ambig.convent.lib.22.tit.28.num.49.Natta cons.303.num.1.lib.1.
Avendo poscia esteso li nostri DD. questa libera facultà che ogn'uno ha di domandare la divisione nelle robbe emphiteuriche, Alessandr. cons.7. num.7.lib.5.Roland.cons.80. Qual vogliono, che far si possa anche non richiesto il Padrone diretto, tanto più se egualmente succeda. Bart. nella l.qui Romae, s.duo fratres num.24.vers.ego dico, ss.de verbor.obligat. che viene ivi da tutti seguito, e specialmente da Giasone nel num.75 e nella l.sin.num.114.C.de jure emphiteut.Alessandr.num.70.Grot.num.135.Ripa.num.86.Felin.in cap.quae in Ecclesiarum num.89, versic. similiter dicitur, de const.clar.in s.emphiteusis qu.14 come nelle feudali. Schrad. de feud.part.8.cap.2.num.32. seqq.Rossent.eod.tract.cap.9.conclus.53.n.40. Socc.cons.67.n um.45. in sine, e seq.lib.1., e ne'termini di Università, volendo queste dividere i pascoli, che hanno in qualche luogo communi coll'altre a cagionche minor numero di bestiami posseggono, che conceder se li debba vogliono comunemente tutti i nostri Dottori Oratio Barbato de divis.fruct.part.1.cap.6.num.53.Thesauro decis.71, et 72. Menoch.de arbitr.judic.casu 245.num 15. Card de Luca de empt. disc.34.num.17, et de haered.disc.30.num.13.
Dal che si vede, che possa ogni uno domandare divisione di ciò, che comune abbia con'altri, ed avvegnache questa generale massima sufficientissima sii, a far'ottenere a'casali di Tropea la tante volte domandata divisione dalla Città; Vogliam tutta volta figurare un caso, che avesse la Città alcun dominio sopra de'Casali, non fusse in balia di questi il poter domandare divisione, siccome possono, e portano a lor piacere, senza additar cagione veruna della di loro domanda; E pure senza verun dubio in questo caso a conceder se l'avrebbe.
E che maggiori cause esser vi possono delle tante estorsioni de'Sindici? alle quali han fin'ora i poveri casali soggiaciuti, di quelle detestabili tirannie, colle quali l'han cotanto oppressi? che in qualche parte al Tribunale della Regia Camera sarannosi chiare, colla relazione del Sig. Consigliero Magiocca, che si portò con ordine del Collateral Conseglio in Tropea a prender informa del seguito tumulto, di già fatta in esso Supremo Collateral Consiglio; copia della quale frà brieve portarassi penes acta; di que'sconvolgimenti, ne'quali per la lor soverchia avidita gli Sindaci han tante, e tantevolte poste i Casali; dal che poi seguiti ne sono, e tumulti, e morti, ed altre infinite ruine, che han destato odii gravissimi ne'petti de'tiranneggiati casali. Son queste in vero, più che forti ragioni a disporre l'animo del Giudice a concedere la divisione; siccome dalla provida disposizione delle nostre leggi anche con coloro, co'quali vi si abbia, e dominio, e vingolo per consimili cause ordinato veggiamo.
Sii pur troppo severo il Padrone in verso del proprio schiavo; se li renda insoffribile, con tutto, che la dominica potestà abbia sopra di quello, vuol la lagge, che da se lo separi, ad altri lo venda, s.2.instit.de.dom.potestate: Facci dimostranza di soverchia crudeltà il marito alla moglie, ed in questo caso, sta disposto, che dal medesimo separar si debba, cap.literas de restit.spoliat.
Tralasciamo altri infiniti esempi, che alla pruova di questo nostro assunto son confacenti, essendo questi due sufficientissimi a far conoscere, che se non potessero gli Casali di Tropea domandar divisioni; avessero gli Nobili della Città alcun dominio sopra di essi; pure per cagioni sì gravi, e per politici spedienti dovrebbonsi dividere.
MA che mai importa questa divisione; contenesse forsi, qualche cosa di pregiudizio, al Regio Fisco, ò lesiva alla parte?
Non altro vedemo, che di rimarchevole ella apporti; se non che; ciòche essi, dovendo al Regio Fisco, pagavano nelle mani de Sindici di Tropea, che con questo pretesto facevan pria per loro stessi la tassa, e poi per la Regia Corte, vengono in questi casi a pagarlo i Casali, in mano del Regio Tesoriere Provinciale; o d'altra persona dal medesimo destinanda con quelle cautele, che egli vorrà. Secondo che non debba intromettersi allora il Sindico della Città in tutto ciò, che siano interessi di essi Casali, i quali dovran creare Reggimento a parte, siccome tutte l'altre Università di questo Regno, che da loro stessi si reggono.
O parliamo del pagamento, che dovran fare alla Regia Corte, ed in questo potendoci ella sola oppugnare, far non lo puote, sempre, e quando pronti sono i Casali di pagarli quelche devono, o in mano del Regio Tesoriero Provinciale, o d'altra persona con que'obblighi, e cautele, che ella stessa vorrà. Venendoci per lege disposto, che attender si deve il pagamento, che dal debitore vien fatto, e non già il modo, purchè al creditore non recasse pregiudizio alcuno. Or considerar vogliamo che il Sindaco della Città non debba ingerirsi negli affari de'Casali, ne questo dovrà sembrare strano, sempre, e quando saran quelli da essa divisi; e non dovranno più far l'Esattori del Regio Fisco, del di cui nome avvaleansi per fare i propri provecci.
Essendo dunque una tal divisione, che dovrà seguire, dalla legge permessa, alla Città niente nociva; anzi, che venendo a pagare con questa, quel che devono, e separatamente i Casali, ed allora ogni uno esser solo partecipe, di ciò, che sia perdita, e guadagno, alla sua domanda consentanea si scorge, che le Gabelle, come proprie pretende; e di niun pregiudizio al Regio Fisco, il quale ciò, che dovrà da'medesimi conseguire, se pria con qualche stento l'ha da'Sindaci della Città ricevuto; ora con maggior puntualità farà per riscuotere.
VEdendosi finalmente sempre pratticato dal Tribunale della Regia Camera, che domandando taluni Casali d'esser divisi dalle Università colle quali trovavansi a vivere uniti, se l'è sempreconceduta la divisione, siccome apporta il Reg. de Marinis negli arresti generali della Regia Camera al 608 dal quale apparisce, che nel 1623 avendo i Casali di S. Damiano, Ventula, Sellitto, Cupa, ed altri, domandato dividersi dalla Università di Castelforte; a fin di poter pagare la rata de'pesi fiscali, ed altre imposizioni direttamente alla Regia Corte, ne rispetto all'altre cose aver partecipazione alcuna con la detta Università; a relazione del Presid. Peres li fu conceduta, colla clausola salvo jure exigendi Regio Fisco a quo voluerit: In causa, ivi si legge: Universitatum Casalium S. Damiani, Ventule, Sellicti, et Bucchesacchi cum Universitate Terrae Castri Fortis, et Regio Fisco, super separatione petita per dicta Casalia, a dicta Terra, ita ut eis liceat circa solutionem functionum Fiscalium, et aliorum onerum Universalium, ratam ipsis casalibus tangentem directo solvere Regiae Curiae, nec de caetero communionem aliquam habere cum Universitate dictae Terrae ex causis, prout in actis, ec.
Visis actis per Dominum militem Michaelem Perez de Bivera Regiae Camere Presidentem, et Cause Commissarium, ac de eis facta relatione in Regia Camera coram Domino Locumtenente aliisque Dominis Praesidentibus ipsius per Regiam Cameram consensu fuit provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et previdetur, quod citra praejudicium jurium Reg. Fisci exigendi functiones Fiscales a quo voluerit, liceat, et licitum sit dictis Casalibus ab hodie in antea, et in futurum separate'vivere a dicta Terra Castri Fortis, nec cum ea communionem aliquam habere. E dell'arresto 398 appare che si concedè la separazione tra l'Università della Terra di Rocca Romana, el suo Casale di Statigliano, affin d'evitare gli continui disturbi, che esser tra questi soleano: Cum Universitas Terrae Roccae Romanae, ivi si legge, ejusque Casale Statiliani, in persolvendis Regiae Curiae functionibus fiscalibus unite'viverent; cupientes pro bono pacis separatim vivere, et facta jam separatione, ec.
E nell'1686, essendo comparso in Regia Camera il Procuratore, d'Orti, Arasi, Terreti, Stravorini, ed altri Casali della Città di Reggio, esponendo la soggezzione nella quale trovavansi questi colla Città, venendo gravati da Sindaci, domandò separazione, E benche a ciò oppugnato dalla Città molto si fusse, apportando tra l'altre ragioni d'aver privilegi, da'quali scorgevasi esser propj i Casali. S'ordinò dalla Regia Camera inteso il Regio Fisco la domandata divisione, siccome apparisce, dal processo, che trà la Città, e Casali attitossi presso l'Attuario Costantino, ove di questo tenore il decreto si legge: Visis actis; ac facta de eis omnibus relatione in Regia Camera, per Dominum Militem V.J.D.D. Franciscum Antonium Andreasso Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et Causae Commissarium, coram Spictabili Domino D. Antonio de Gaeta, Regiae Cancellariae Regente, ac Locumtenente dicta Regiae Camerae, et aliis Dominis Praesidentibus ipsius audito Domino Fisci Patrono, fuit per dictam Regiam Cameram consensu provisum, et decretum, proùt praesenti decreto decernitur, et providetur, quod separentur Casalia in actis deducto, quoad administrationem, pro numero foculariorum, juxta numerationem; salva tamen facultate Regiae Curiae exigendi a quo voluerit hoc suum, ec.; qual decreto confermato si vede ne gradi di restituzione in integrum, nullità e reclamazione.
Diviso ancor vedemo con decreto della Regia Camera a relazione del Signor Presidente Vargas nel 1703, emanato il Casale di S. Sisto da Mont'Alto, presso gl'atti dell'Attuario Brancotisano; ed antecedentemente Atrani dalla Città d'Amalfi.
SE dunque vedesi che 'l Tribunale della Reg. Cam., abbia sempre inerito alle istanze di coloro, i quali per cagioni assai meno di quelle che nella presente causa concorrono, domandata abbiano la divisione. Fermamente sperano gli oppressi Casali di Tropea, speranza che a tante passate sciagure l'è sola sollievo, che voglia degnarsi il medesimo d'inerire alle di loro istanze fol.1.49.50, et.....; colle quali d'esser divisi dalla Città hanno espressamente domandato; potendo con questa, solo, evitare il Tirannico governo de Sindici, ed uscire dal crudele vassallaggio de Patrizii Tropeani, che trà di loro, volendo ogn'uno dominare, s'hanno essi poveri Casali senza alcun rispetto divisi, cinque de'quali per il pessimo governo de'medesimi, distrutti affatto s'osservano; come dalla relazione, che ne fe il quond. Marchese Frascone, chiaramente apparisce, fol.1 e 2.proc.d.Pres.Frascone. E fin'a tanto che dovrà formarsi la divisione ordinarsi l'esecuzione delle provvisioni a 5 Maggio spedite; affinche non s'esseguiscano quelle gravi tasse dall'Odierno Sindico di Tropea già fatte. Domanda per altro, che contenendo la libertà d'essi miseri, d'essere essaudita meritevolissima rendesi; venendo preferita alla stessa causa pia secondo, il testo nella l. Papinianus s. quartam autem ss. de inossic. testam, dovendosi finalmente, secondo l'insegnamento del Reg.Moles de deman.Univer.s.24.p.1.num.37 pietoso orecchie prestare alle domande de Vassalli; acciò la di loro condizione deteriorata non rendasi.

Napoli, a 29. Agosto 1724.