CONFRATERNITA

DEI SETTE DOLORI DI MARIA SS.
 

CANONICAMENTE ERETTA
nella Chiesa del SS. Sacramento di Tropea
 
 

a cura del Canonico Pasquale Cutuli, Arciprete della Cattedrale
e Correttore della Confraternita dell'Addolorata
(1903)
 
 
 
 
 



 
 

ORIGINE E SCOPO

I sette Santi Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, chiamati prodigiosamente alla solitudine, l'anno 1233, per espresso comando di Maria, fondarono poscia il detto Ordine, che ha per iscopo principale il compatire i Dolori di Maria SS.ma e propagare in mezzo ai popoli questa divozione.
Fra le pie pratiche che introdussero per onorare e compatire la Vergine SS.ma nei suoi Dolori, utilissima è quella dell'Abitino della Addolorata, il cui scopo è che i Fedeli, di esso rivestiti, meditino spesso gli acerbi spasimi che la gran Madre di Dio sostenne nella vita, passione e morte del benedetto suo Figlio Gesù; onde, conosciuta, per tal mezzo, la malizia del peccato, funesta cagione della passione del Figlio e dei Dolori della Madre, lo detestino, lo fuggano e così rendansi degni di godere il frutto di tante pene.
Quanto poi sia gradita, anche al Divin Redentore, questa divozione, chiaramente si rileva dalle Rivelazioni fatte a S. Brigida (lib. 6. cap. 97 ed altrove), in cui G. C. stesso promette grazie singolarissime ai divoti dei Dolori della sua SS.ma Madre.

REGOLE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE
DELLA COMPAGNIA DI MARIA SS.A ADDOLORATA

I. - Nel giorno che entrano nella compagnia, debbono confessarsi e comunicarsi per l'acquisto dell'Indulgenza plenaria, riflettendo, che, in quell'ora benedetta, si diventa servi della gran Regina del Cielo.
II. - Dire ogni giorno, se non si recita l'Ufficio della Madonna o la Corona dell'Addolorata, 7 Pater ed Ave, in memoria dei Sette principali Dolori di M. V.
III. - Accostarsi ai SS. Sacramenti nelle feste di Maria SS.ma ed in modo particolare nelle due solennità dei suoi Dolori (Venerdì di Passione e Terza Domenica di Settembre).
IV. - Intervenire, nella seconda Domenica di ciascun mese, alla Chiesa dov'è canonicamente eretta la Confraternita, per assistere alla recita della Corona dei Sette Dolori, o ad altra pia opera.
V. - Procurare, in un giorno, ad arbitrio, fra l'anno, di fare un'ora di orazione in onore di Maria SS.ma Addolorata, meditando, per qualche spazio di tempo, i suoi ineffabili Dolori e recitando più volte la Corona o altre preci adatte a tal divozione, affinchè la Vergine imprima nel cuore degli uomini la memoria della passione di Gesù e de' suoi Dolori1.
VI. - Dire alla morte di qualche ascritto alla Confraternita 7 Pater ed Ave, in suffragio dell'anima del defunto.
VII. - Raccomandare alla Vergine Addolorata l'Ordine di cui Ella è celeste Fondatrice e principale Patrona, affinchè i Servi suoi prediletti crescano in virtù, siano benedette le loro fatiche pel bene delle anime a maggior gloria di Dio e della sua Chiesa.
VIII. - Avvisare quei di casa che, dopo ricevuto l'Olio Santo, chiamino il P. Correttore, e, in assenza di lui, qualunque altro Sacerdote, per l'assoluzione generale a cui è annessa l'Ind. Plen.

N. B. - Le suddette Regole non sono abbligatorie, chi le tralascia non pecca,
perde solo il frutto delle Sante Indulgenze, annesse alla rispettiva opera tralasciata.
 
 

VANTAGGI SPIRITUALI

I. - Indulgenza Plenaria nel giorno in cui si ascrivono, confessandosi e comunicandosi.
II. - Indulgenza Plenaria in articulo mortis venendo loro impartita l'assoluzione generale del Correttore della Confraternita, o da qualsiasi altro Sacerdote, in mancanza di esso.
III. - Gli ascritti, oltre copiosissime altre Indulgenze Plenarie e Parziali (come si rileva dall'Elenco della Confraternita, vedi in seguito "SOMMARIO delle Indulgenze e dei Privilegi...") partecipano in vita e dopo morte di tutto il bene e di tutti i suffragi che si fanno dai Religiosi e dalle Religiose dell'Ordine dei Servi di Maria.
IV. - Gli ascritti defunti vengono suffragati, ogni anno, nel giorno 3 Novembre, con la recita dell'Ufficio dei Morti e Messa cantata in tutte le Chiese dell'Ordine dei Servi di Maria, nonchè con altri particolari suffragi, secondo la consuetudine dei luoghi.
V. - Gli ascritti che si trovino in corso di pagamento delle annualità, dopo la morte, avran diritto alla celebrazione d'una Messa bassa, all'Altare privilegiato e alla pubblicazione della loro morte, affinchè gli associati recitassero 7 Pater ed Ave.
VI. - Nel primo giorno feriale, dopo il 2 Novembre, i fratelli e le sorelle defunti partecipano del frutto d'una Messa bassa che si applicherà in loro suffragio.

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

I. - Per aver diritto alle Messe (Vedi art. V. e VI.) gli ascritti debbono pagare anticipatamente, ogni anno, nel Venerdì di Passione, solennità dei Dolori di Maria SS.ma, centesimi dieci. I nuovi ascritti, che avessero altrepassato il 60.o anno di età, debbono inoltre pagare centesimi quaranta, per diritto di entratura.
II. - Chi ascrive durante l'anno deve pagare l'annualità intera, valendo il prezzo per l'anno in corso.
III. - E'  data facoltà a chicchesia di pagare una sola volta L. 1,50, oltre l'entratura se di anni 60. Qualora un associato alla Pia Adunanza, che si trovi in regola con i pagamenti, volesse pagare L. 1,50, sarà esonerato di ogni pagamento futuro; ma non ha diritto alla restituzione delle annualità pagate.
IV. - Chi non avesse pagato per un anno i cent. 10 si ritiene come radiato dalla pia Associazione, rimanendogli il solo frutto delle Indulgenze non il diritto delle Messe. Volendo però mettersi in regola con l'Amministrazione, pagherà la tassa di tutte le annualità arretrate.
V. - I fedeli che si vogliono ascrivere a questa pia opera, senza pagar nulla, partecipano a tutti i privilegi e alle Indulgenze, come dal Sommario; ma non godranno del frutto delle Sante Messe.
VI. - Il presente Regolamento, com'è di diritto, potrà essere sempre modificato da S. E. Mons. Vescovo.

ISTRUZIONI SULLE INDULGENZE

L'Indulgenza è la remissione della pena temporale che resta a scontare davanti a Dio per i peccati commessi dopo il Battesimo, e già rimessi, concessa fuori del Sacramento dal legittimo Superiore, con l'applicazione del Tesoro della Chiesa ai fedeli che ne adempiano le condizioni.
L'Indulgenza per ragione degli effetti che produce, altra è plenaria, altra è parziale.
La plenaria rimette tutta la pena temporale dovuta ai nostri peccati. Morendo, dopo aver acquistata una Indulgenza plenaria, si entra immediatamente in Paradiso. E lo stesso si dica delle Anime del Purgatorio, qualora in loro suffragio da noi si conseguisca un'Indulgenza plenaria, ad esse applicabile e la divina Giustizia si degna accettarla.
L'Indulgenza parziale rimette una parte soltanto delle pene temporali; e viene computata ad anni e quarantene col metodo degli antichi canoni penitenziali.

CONDIZIONI PER LUCRARE LE INDULGENZE

Tre sono le condizioni, che generalmente si richiedono, per lucrare le Ss. Indulgenze:
I. - L'INTENZIONE. - Non è necessario formare ogni volta l'intenzione attuale, per lucrare le singole Indulgenze; ma basta avere abitualmente la volontà di acquistarle e compiere le altre opere. Volendo però applicare le Indulgenze a suffragio delle Anime purganti, è necessaria una intenzione distinta, la quale può essere anche fatta una volta per sempre2.
II. - LO STATO DI GRAZIA. - Lo stato di grazia si ottiene o con l'atto di contrizione, o con la Confessione Sacramentale. Questa generalmente viene imposta per le Indulgenze plenarie. Per le parziali basta comunemente la contrizione del cuore. Per lucrare qualunque Indulgenza è necessario essere in istato di grazia, quando si fa l'ultima delle opere prescritte.
III. - ADEMPIMENTO DELLE OPERE PRESCRITTE. - Queste opere sono comunemente: la Confessione, la Comunione, la visita ad una Chiesa e delle preghiere secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Queste opere sono di obbligo solamente quando sono prescitte e si devono compiere nei limiti di tempo prefissi. Quando non vi è nessuna determinazione, queste opere si possono compiere da una mezzanotte all'altra del giorno prefisso. (S. Cong. delle Ind., 12 Gennaio 1878). Quando poi vi è la clausola: dai primi Vesperi, le opere si possono compiere dai vesperi del giorno precedente fino al crepuscolo della sera del giorno in cui è concessa l'Indulgenza.
a) LA CONFESSIONE si può sempre fare nel giorno precedente a quello al quale è assegnata l'Indulgenza. Coloro i quali hanno l'abitudine ogni ottavo giorno, con una sola confessione, possono lucrare tutte le Indulgenze dei sette giorni seguenti, meno quella del Giubileo. Anche chi non avesse bisogno di assoluzione ha l'obbligo di accostarsi al tribunale di penitenza.
b) LA Ss. COMUNIONE. - Anche la Ss. Comunione si può fare nel giorno precedente a quello dell'Indulgenza. Con una sola Comunione si può lucrare anche più Indulgenze; benchè per ciascuna sia prescritta specialmente. Non è però necessario fare la Confessione e Comunione nella Chiesa nella quale è l'Indulgenza, quando questo non sia espressamente prescritto.
c) VISITA NELLE CHIESE. - La visita dev'essere fatta nella Chiesa prescritta, entrandovi e realmente per questo scopo e fermandosi a pregare per qualche tempo. Quando non è prescritta la Chiesa, allora si può visitare qualunque Chiesa od Oratorio pubblico. Per lucrare più Indulgenze plenarie ricorrenti nello stesso giorno, bisogna compiere tutte le visite, opere, ecc. occorrenti per ciascuna: e per ciascuna visita è necessario uscire di Chiesa e rientrare (S. Congr. delle Indulgenze, 29 Febbraio 1864).
d) PRECI. - Riguardo alle preci, richieste generalmente per qualsiasi Indulgenza, se nell'indulto sono prescritte secondo i soliti fini, s'intende che devesi pregare per l'incremento della Religione Cattolica, per l'esaltazione della Santa Chiesa, per la conversione dei peccatori, per la estirpazione delle eresie, per la concordia fra' Principi cristiani: ma non è necessaria l'esplicita intenzione di quei fini (S. Congr. delle Ind. 12 Luglio 1847); basta pregare secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, per Cui, se non sono assegnate preghiere speciali, può bastare la recita di un Pater, Ave e Gloria (S. Congr. delle Ind. 1888). Se non vi è speciale designazione, si recitano 5 Pater, Ave e gloria. Facendosi la Comunione nella Chiesa che dev'essere visitata, pregando ivi divotamente, come sopra, si soddisfa all'obbligo della Comunione ed insieme a quello della visita e delle preci ingiunte.
La condizione importante, anzi assolutamente necessaria per lucrare la Plenaria Indulgenza in tutta la sua pienezza, giusta i Teologi, è la detestazione di tutti i peccati, anche veniali.

SOMMARIO
Delle Indulgenze e dei Privilegi
concessi ai Confratelli e alle Consorelle
della Compagnia dei Sette Dolori di Maria Vergine
 

INDULGENZE PLENARIE

I. - A tutti i Fedeli dell'uno e dell'altro sesso, nel giorno che vestiranno l'Abitino della B. Vergine Addolorata, ed entreranno nella Confraternita, purchè siano veramente pentiti, confessati e comunicati. (Paolo Papa V. Breve Cum certas, dato il 14 Febbraio 1607)3.
II. - A tutti i Fratelli e le Sorelle della detta Confraternita, i quali, come sopra disposti, ogni anno, nella festa principale della Confraternita medesima, divotamente visiteranno, dai primi Vesperi fino al tramonto del sole della detta festività, la Chiesa in cui è eretta la nominata Confraternita, ed ivi pregheranno per la concordia dei Principi cristiani, per la estirpazione delle eresie, e per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa. (Lo stesso Paolo V., luogo cit.). La Santità di N. Signore Leone PP. XIII., con Rescritto della S. Congregazione delle Indulgenze e S. Reliquie, 16 Luglio 1887, a preghiera del Reverendissimo P. Generale dell'Ordine, ha benignamente concesso che la detta Indulgenza possa lucrarsi dai nominati Fratelli e Sorelle anche in uno dei sette giorni che immediatamente seguono la detta festa, osservando però tutto quello che è stato ingiunto per l'acquisto della suddetta Indulgenza, e purchè siano stati legittimamente impediti di lucrarla il giorno della festa.
III. - A tutti i Fratelli e le Sorelle che in articolo di morte, pentiti, confessati e comunicati, ovvero, non potendo ciò fare, veramente pentiti invocheranno con la bocca o almeno con il cuore il nome Santissimo di Gesù. (Lo stesso Paolo V., nel Breve sopra citato).
IV. - A tutti i Fratelli e le Sorelle che veramente pentiti, confessati e comunicati, devotamente interverranno alla solenne Processione, da farsi con la debita licenza dell'Ordinario, in una delle Domeniche di ciascun mese, e quivi pregheranno Dio per la concordia dei Principi cristiani, per la estirpazione dell'eresie, e per l'esaltazione della S. Madre Chiesa (Paolo V., Breve Volentes Nos, 7 Giugno 1611; ed Urbano VIII., Breve Pastoris aeterni, 18 Settembre 1628).
V. - A tutti i Fratelli e le Sorelle, i quali veramente pentiti, confessati e comunicati, devotamente visiteranno ogni anno, nella Domenica di Passione, dai primi Vesperi fino al tramonto del sole della stessa Domenica, la Chiesa o Cappella od Oratorio della loro Confraternita, ed ivi faranno pie considerazioni sopra i Dolori della B. Vergine, e principalmente sulla Passione di N. S. Gesù Cristo, e pregheranno per la concordia dei Principi cristiani, per l'estirpazione dell'eresie, e per l'esaltazione della S. Madre Chiesa. (Innocenzo XI., Breve Commissae Nobis, I Settembre 1681).
VI. - A tutti i Fedeli dell'uno e dell'altro sesso veramente pentiti, confessati e comunicati, i quali devotamente visiteranno, nella terza Domenica di Settembre, solennità di Maria SS. Addolorata, Fondatrice e Patrona dell'Ordine, una qualche Chiesa dell'Ordine anche di Monache, ovvero del Terz'Ordine, oppure della Confraternita dei Sette Dolori, da lucrarsi da una mezzanotte all'altra, tante volte quante ripeteranno la suddetta visita, ed ivi, per qualche spazio di tempo, pregheranno Dio, secondo la mente di Sua Santità, applicabile anche in suffragio delle anime del Purgatorio. (Leone XIII, Recsritto della S. Congregazione delle Indulgenze e S. Reliquie, 28 Gemmaio 1888).
Questa, come tutte le altre Indulgenze, è trasferita ad altro giorno, se in esso si trasferisce la festa esterna. (Leone XIII, 2 Luglio 1902).

INDULGENZE PARZIALI

I - Sette anni ed altrettante quarantene ai Fratelli e alle Sorelle, che sinceramente pentiti, confessati e comunicati visiteranno la Chiesa, ovvero l'Oratorio o Cappella della Confraternita, dai primi Vesperi fimo al tramonto del sole delle feste della Natività, Annunciazione, Purificazione ed Assunzione di Maria Vergine, ed ivi pregheranno Dio, per la concordia dei Principi cristiani, per l'estirpazione dell'eresie e per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa. (Paolo V., Breve Cum certus, dato il giorno 14 Febbraio 1607).
II. - Sette anni ed altrettante quarantene ai Fratelli e alle Sorelle, che in ciascun Venerdì dell'anno, in memoria ed onore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, reciteranno cinque Pater ed Ave, purchè siano, pentiti, confessati e comunicati (Lo stesso Paolo V., Breve cit.).
III. - Cinque anni ed altrettante quarantene ai suddetti Fratelli e Sorelle che accompagneranno il Santissimo Sacramento, quando viene portato agli infermi, e pregheranno Dio per la salute dei medesimi. (Paolo V., luogo citato).
IV. - Cento giorni tutte le volte che reciteranno insieme l'Uffizio della Madonna nella Chiesa già detta, ovvero nell'Oratorio della Confraternita. (Paolo V., luogo citato).
V. - Sessanta giorni tutte le volte che interverranno nel Sabato sera al canto della Salve Regina e delle Litanie della Beata Vergine, o nello stesso giorno, reciteranno sette Pater ed Ave in onore dei Sette Dolori della medesima Beata Vergine; o interverranno alle Messe ed altri divini Officii, che nelle Chiese od Oratori della già detta Confraternita sogliono dai Confratelli celebrarsi o recitarsi; ovvero prenderanno parte alle Congregazioni pubbliche o private della nominata Confraternita, in qualunque luogo si facciano, o accompagneranno alla sepoltura i corpi dei Defunti, anche non Confratelli, o faranno qualunque altra pia e caritatevole opera. (Paolo V., Breve sopra citato).
VI. - Cento giorni a coloro che si eserciteranno nel corso dell'anno in pie meditazioni dei Sette Dolori della B. Vergine Maria e della Passione di N. S. Gesù Cristo, e reciteranno specialmente il Pater e l'Ave con il Cantico Stabat Mater Dolorosa, solito a recitarsi nelle Chiese predette, o faranno altri spirituali esercizii che ivi sogliono farsi, e pregheranno secondo la mente del Sommo Pontefice. (Innocenzo XI., Commissae Nobis, I Settembre 1681).
VII. - Indulgenze delle Stazioni di Roma, descritte nel Messale Romano, come se i suddetti Fratelli e le Sorelle personalmente visitassero nei giorni delle Stazioni le Chiese, sia dentro che fuori di Roma a ciò destinate, purchè devotamente visitino la Chiesa, ovvero la Cappella od Oratorio della propria Confraternita. (Lo stesso Innocenzo XI., luogo citato).

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PRIVILEGI

Tutti i Fratelli e le Sorelle della Compagnia dei Sette Dolori di Maria Vergine, anche regolari dell'uno e dell'altro sesso, di qualunque Ordine, i quali a causa d'infermità o di altro legittimo e grave impedimento, non possano fare la visita alla Chiesa della Compagnia, possono lucrare tutte le sopradette Indulgenze, purchè la Visita suaccennata sia dal rispettivo Confessore commutata in altra pia opera. (Clemente XIII., Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze, 17 Agosto 1762).
Tutti i Fratelli e le Sorelle della nominata Confraternita, che abitano nei luoghi nei quali non vi è alcuna Chiesa dell'Ordine dei Servi di Maria, nè della Confraternita dei Sette Dolori, possono acquistare tutte le Indulgenze annesse alla visita delle Chiese dell'Ordine, visitando la propria Chiesa Parrocchiale. (Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze in una Monasteriensis De Scapularibus, 27 Aprile 1887).
Nelle Chiese, ove sono legittimamente istituite le Confraternite dell'Addolorata, nella 3.a Domenica di Settembre, solennità di M. Ss. Addolorata, può cantarsi la Messa propria de festo, se il rito non lo permetta, purchè non vi occorra doppio di I.a classe o altra festa della Madonna, nè si ometta la Messa Conventuale o Parrocchiale, rispondente all'Officio del giorno, se si ha il peso di celebrarla. (Leone XIII., 17 Gennaio 1896).
Tutte le sopraddette Indulgenze concesse ai Fratelli e alle Sorelle, sono applicabili per modo di suffragio alle anime dei Fratelli defunti. (Innocenzo XI. Breve Commissae Nobis, dato il giorno I Settembre 1681).

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita,
facto verbo cum Sanctissimo, praefatum Summarium nunc primum ex diversis concessionibus excerptum,
imprimi ac publicari posse permisit.
Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 7 Martii 1888.

S. Card. VANNUTELLI Praefectus
Loco + Sigilli
+Alexander Ep. Oensis Secretarius.
 
 
 

LA CORONA DEI SETTE DOLORI DI MARIA

L'Ordine dei Servi di Maria, fedele alla speciale missione, avuta dalla stessa Ss. Vergine Addolorata, di propagare il culto ed il pratico compatimento ai suoi Dolori, non senza divina ispirazione, fin dai primordi di sua istituzione (1233), ne scelse sette fra questi dei principali e formatone quasi un mistico fascetto di mirra, lo intitolò: Corona dei Sette Dolori di Maria.
Questa Corona non solo fu approvata dai Sommi Pontefici, ma venne altresì arricchita di copiose Indulgenze (V. in seguito "INDULGENZE concesse dai Sommi Pontefici..."). Essa è formata: I.° di sette poste o settene, ognuna delle quali si compone di un Pater Noster e sette Ave Maria meditandovisi i principali Dolori; 2.° di 3 Ave Maria in onore delle lacrime sparse dalla B. V. Di poi si recita un Pater, Ave e Gloria ai sette Santi Fondatori, che istituirono questa divozione; ed una Salve Regina alla Ss. Vergine; chiudendosi poi col ripetere 3 volte alternativamente col popolo Virgo Dolorosissima etc., come a suo luogo.
Inoltre, immediatamente dopo le tre Ave Maria ed anche in fine della Corona, si suole recitare l'Inno Stabat Mater; esso però, come il Pater Noster e la Salve Regina, non ne forma parte integrale, giacchè nella Bolla di Clemente XIII., 1794, non ne è fatta menzione.

MODO DI RECITARE LA CORONA
dei Sette Dolori di Maria

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende.

V Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
R Et renovabis faciem terrae.
V Memento congregationis tuae.
R Quam possedisti ab initio.
V Domine, exaudi orationem meam.
R Et clamor meus ad te veniat.

 OREMUS
Mentes nostras, quaesumus Domine, lumine tuo claritatis illustra,
ut vidére possimus quae agénda sunt, et quae recta sunt agere valeamus.
Per Christum Dominum nostrum
R Amen.

ATTO DI COSTRIZIONE

O unico amabilissimo mio Signore, eccomi alla vostra santissima presenza, tutto confuso per la considerazione di tante ingiurie gravissime, che vi ho fatte: ve ne domando perdono con tutto il cuore, pentendomene per puro amor vostro, ed al riflesso della vostra infinita bontà le detesto e sopra ogni male le abomino. Come vorrei prima esser morto mille volte che mai avervi offeso, così son risolutissimo di perdere piuttosto mille volte la vita, che mai più disgustarvi. Gesù mio Crocifisso, fermamente propongo di mondare quanto prima l'anima mia nel vostro preziosissimo Sangue mediante la Sacramentale Confessione.
Voi intanto, pietosissima Vergine, Madre di misericordia e rifugio dei peccatori, per i vostri acerbi dolori impetratemi il sospirato perdono delle mie colpe, mentre pregando secondo la mente dei Sommi Pontefici per l'acquisto delle Sante Indulgenze alla vostra Corona concesse, spero, con queste, conseguire la remissione delle pene4.

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INDULGENZE
Concesse dai Sommi Pontefici a chi recita la Corona dei Sette Dolori di M. V.

I. - Indulgenza di duecento giorni per ogni Pater Noster, ed altrettanti per ogni Ave Maria a tutti i Fedeli, i quali veramente pentiti e confessati, o almeno con fermo proposito di confessarsi, reciteranno questa Corona nelle Chiese dell'Ordine dei Servi di Maria. (Benedetto XIII., luogo citato).
II. - Indulgenza di duecento giorni a chi praticherà questa divozione in qualsivoglia luogo, nei giorni di Venerdì, nella Quaresima e nella festa ed in tutta l'Ottava dei Sette Dolori della B. Vergine Maria (Lo stesso Benedetto XIII, luogo citato).
III. - Negli altri giorni poi dell'anno, Indulgenza di cento giorni (Benedetto XIII, luogo citato).
IV. - Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, quando si reciterà interamente la detta Corona da sè solo, o in compagnia d'altri. (Benedetto XIII., luogo citato).
V. - Indulgenza di cento anni ai Fedeli, i quali abbiano ricevuto immediatamente da qualche Religioso dell'Ordine dei Servi di Maria la detta Corona, ogni volta che veramente pentiti e confessati, o con fermo proposito di confessarsi, devotamente la reciteranno. (Clemente XII., Breve Unigeniti Filii Dei, 12 Decembre 1734).
VI. - Indulgenza di centocinquant'anni divotamente recitandola nei giorni di Lunedì, Mercoledì. Venerdì e nelle feste di precetto, purchè veramente pentiti e confessati, abbiano ricevuto la detta Corona nel riferito modo, e la portino seco. (Clemente XII, luogo citato).
VII. _ Indulgenza di duecento anni a tutti i Fedeli che, fatto esattamente l'esame di coscienza, veramente pentiti e confessati, divotamente reciteranno la stessa Corona, e pregheranno per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, per l'estirpazione dell'eresie e per l'accrescimento della Religione Cattolica. (Clemente XII. luogo citato).
VIII. - Indulgenza di dieci anni a quelli, i quali avendo presso di sè una delle dette Corone, e frequentemente recitandola, veramente pentiti, confessati e comunicati, assisteranno alla S. Messa, interverranno con la debita attenzione alla Predica, o accompagneranno il SS.mo Sacramento quando si porta agl'infermi, o metteranno pace tra nemici, o ridurranno peccatori a penitenza, ovvero reciteranno devotamente sette Pater ed Ave, o faranno qualche opera di misericordia spirituale o corporale ad onore di Nostro Signore Gesù Cristo, o della Beata Vergine Maria, o di qualche Santo loro particolare Avvocato. (Lo stesso Clemente XII., luogo citato).
IX. - Indulgenza Plenaria, una volta all'anno, a tutti coloro, i quali abbiano il pio costume di recitare la medesima Corona, quattro volte in ciascuna settimana, in quel giorno ad arbitrio in cui veramente pentiti, confessati e comunicati, divotamente la reciteranno. (Clemente XII., luogo citato).
X. - Indulgenza Plenaria, una volta al mese, a coloro che la reciteranno in ciascun giorno per lo spazio di un mese; purchè veramente pentiti, confessati e comunicati, preghino per la esaltazione della S. Madre Chiesa, per la pace e concordia tra i Principi cristiani, e per l'estirpazione dell'eresie. (Lo stesso Clemente XII., luogo citato).
XI. - Indulgenza Plenaria a tutti gli ascritti che assisteranno alla recita della Corona, in una Domenica del mese, a giudizio del Correttore, in quei luoghi, ove non può farsi la prescritta processione. (Leone XIII, Rescritto della S. Congr. delle Indulg. e Sac. Reliq., 21 Marzo 1896).

Siccome per lucrare queste Indulgenze, oltre la recita dei prescritti Pater Noster ed Ave Maria, è necessaria la enunciazione e meditazione dei principali Dolori che la Beata Vergine soffrì nella vita e morte del Suo Divin Figluolo: la Santità di N. S. Leone PP. XIII. alle preghiere del Prior Generale dell'Ordine dei Servi di Maria, con Rescritto della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, in data dei 15 Maggio 1886, ha concesso che le Indulgenze riportate ai numeri I. 2. 3. 4. 5. 8. 10. si possono lucrare anche da quei fedeli i quali per qualsiasi ragione nel recitare la Corona dei Sette Dolori non si applicano nè alla lettura, nè alla meditazione degli stessi Dolori, purchè adempiano alle altre condizioni imposte.
Per conseguire le dette Indulgenze è necessario che le Corone siano benedette dai Superiori dell'Ordine, o da altri dello stess'Ordine, deputati dai medesimi Superiori. Queste Corone poi non potranno più vendersi, nè imprestarsi ad oggetto di comunicare ad altri le Indulgenze, altrimenti subito ne restano prive, secondo la disposizione del Breve di Benedetto XIII.
Leone XIII., nell'udienza avuta dal Segretario della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, il 18 Gennaio 1884, dopo aver sanato, quatenus opus fuerit, le facoltà di benedire le suddette Corone finora date dal Reverendissimo P. Generale, gli concesse di poterle dare in avvenire a qualunque Sacerdote anche secolare allo scopo di conseguire le sopraddette Indulgenze.
Parimenti Leone XIII., con Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, 16 Luglio 1887, nell'udienza avuta dal Segretario della medesima Sacra Congregazione, avendo prima sanato tutte le erezioni delle Confraternite dei Sette Dolori di Maria SS., fatte finora, senza l'autorità del Prior Generale dell'Ordine dei Servi di Maria; volle e comandò che in avvenire a togliere ogni dubbio e ad impedire qualunque abuso non altrimenti possa erigersi la nominata Confraternita se prima non siano state chieste ed ottenute dal Superior Generale del detto Ordine le lettere patenti per la sunnominata erezione; avuto però prima il consenso dell'Ordinario, ed osservato tutto ciò che in simili casi si osserva e suole osservarsi.
I correttori delle predette Confraternite di cui si ottenne la sanazione, godono di tutti i privilegi e le facoltà che hanno i Correttori delle Confraternite canonicamente erette. (Leone XIII., S. Congr. delle Indulg. e S. Reliq., 4 Maggio 1896).

IMPRIMATUR
+DOMINICUS,
EPISCOPIUS NICOTEREN ET TROPIEN







NOTE
1 Chiunque, confessato e comunicato, farà l'ora suddetta può lucrare l'Ind. Plen, applicabile ai defunti. - Clemente XII - 4 Febbraio 1736.
2 Tale applicazione può farsi ad una o più anime determinate, oppure in generale a vafore delle anime purganti.
3 L'Abitino si compone di due pezzetti di panno nero di lana (Decr. 18 Ag. 1868) uniti fra loro per mezzo di due fettucce o cordoncini, nè può essere di forma rotonda, nè ovale, nè a più angoli. L'abitino potrà rinnovarsi a piacimento, senza essere ribenedetto, bastando, per le Indulgenze, la benedizione data al primo. Su di esso non è necessario, ma è di pura divozione, che vi sia l'immagine di Maria SS.a, purchè sempre appaia sull'Abitino il colore, la forma, il panno.
4 L'Atto di contrizione non è richiesto; è stato però saggiamente introdotto per assicurare la contrizione necessaria all'acquisto delle Ss. Indulgenze.
 
 
 

 
 
Le CONFRATERNITE
INDICE:
|  Sette Dolori di Maria SS.  | Bianchi di San Nicola
Santissimo Salvatore e Santa Maria Maddalena degli Ortolani   | 
|  Anime Sante del Purgatorio
| Convenzione tra l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 
e la Confraternita delle Anime del Purgatorio  |
Pia Adunanza di Maria SS. di Romania  |
Anime del Purgatorio del Casale di Parghelia  |
| Regola del Monte della Confraternita dei Marinari del Casale
di Parghelia sotto il Titolo del Purgatorio, e S. Michele Arcangelo