Stendardo della CongregaGruppo di ConfratelliSan Michele Arcangelo

La Congrega
delle Anime del Purgatorio
nella Chiesa di S. Michele Arcangelo
in Tropea









La Confraternita viene eretta sotto il titolo di San Michele e delle Anime Sante del Purgatorio il 17 settembre 1631 nella chiesa di Santa Maria della Libertà, costruita nel 1619 a fianco del convento della Libertà degli Agostiniani Scalzi (Scauzi).
Nel 1642 il pittore tropeano Francesco Caivano firma una tela raffigurante le Anime del Purgatorio, commissionata dalla Confraternita la quale nella chiesa di San Michele, dove viene collocata sull'altare di sinistra, trasferisce la propria sede dopo la soppressione del convento degli Agostiniani.

SCOPO DELLA CONGREGA

1. Gli aggregati non avranno altra mira che di procurare la diffusione nelle famiglie ed in mezzo al popolo, del rispetto di Dio, alla Sua religione, nonchè il culto nella loro Chiesa.
A questo scopo generale aggiungeranno l'obbligo di recitare ogni lunedì la terza parte del Rosario, o in chiesa, come sarebbe doveroso, o nelle loro famiglie, per le anime dei loro fratelli trapassati.

2. Dovranno accostarsi ai SS. Sacramenti il giorno di Pasqua, e di evitare assolutamente la bestemmia e il lavoro festivo.
 
 


 

STATUTO

1. La Confraternita (o Congrega) è un'associazione pubblica di fedeli, la cui vita è regolata dal Diritto Canonico vigente e dalle norme del presente Statuto, che è vincolante per tutte le Confraternite attualmente esistenti nella Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

2. Nello spirito di fedeltà agli antichi Statuti di fondazione ed alle specifiche finalità istitutive, ogni Confraternita della Diocesi adegui la sua struttura organizzativa e operativa alle norme del presente Statuto elaborando un proprio Statuto o almeno determinando con Regolamento ciò che è espressamente demandato alle singole Confraternite.

3. La Confraternita ha sempre sede in una Chiesa o in un Oratorio nel territorio della Parrocchia, conservando il proprio specifico titolo di fondazione ed istituzione,

4. La Confraternita, pur perseguendo le specifiche finalità istitutive, con fedeltà ed impegno s'inserirà nella realtà della Parrocchia nel cui territorio ha sede, in comunione di fede, di vita e di disciplina con le altre componenti ecclesiali.

5. Tutte le Confraternite sono soggette al governo ed alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano per quanto concerne l'autenticità della fede, la coerenza con la morale cattolica, l'osservanza della disciplina ecclesiale e delle diverse pastorali.

6. La Confraternita in tutti i suoi soci deve curare:
a) la professione aperta e coerente della fede e della dottrina cattolica;
b) la formazione permanente alla vita cristiana;
c) la partecipazione attiva e comunionale alla vita della comunità parrocchiale e diocesana;
d) la testimonianza e la presenza in quanto cristiani e da cristiani nella vita sociale, professionale e culturale con lo spirito e la caratteristica del servizio.

7. L'iscrizione alla Confraternita richiede:
a) la domanda scritta al Priore, con la dichiarazione di conoscere le finalità proprie della Confraternita e le norme che ne regolano la vita;
b) un periodo di prova o noviziato, non inferiore ad un anno;
c) avere compiuto gli anni diciotto; prima degli anni diciotto si può essere iscritti come aspiranti, godendo di tutti i benefici spirituali o di altri benefici sanciti nel Regolamento che comunque non devono implicare la possibilità di esercizio di voto come eletti o elettori o di ricoprire alcuna carica o ufficio nella vita della Confraternita.

8. La domanda per l'iscrizione deve essere esaminata collegialmente dal Consiglio Direttivo o Cattedra, ed entro tre mesi dal giorno della presentazione deve essere accolta o respinta.

9. Si può essere contemporaneamente iscritti a più Confraternite, ma si può fare parte di un solo Consiglio Direttivo o Cattedra.

10. Sono organi della Confraternita:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo o Cattedra.

11. L'assemblea generale è formata, con parità di diritti e di doveri, dai soci, uomini e donne, regolarmente iscritti alla Confraternita.

12. L'assemblea generale è convocata, ordinariamente, almeno due volte all'anno: la prima entro il mese di febbraio per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita, preparata dal Priore ed approvata dal Consiglio Direttivo o Cattedra, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente; la seconda entro il mese di ottobre per programmare l'attività del nuovo anno sociale ed anche per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea può essere convocata in via straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o Cattedra, o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti, e condivisa dal Consiglio Direttivo o Cattedra, per trattare gli argomenti indicati per la discussione.

13. Spetta all'assemblea generale:
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o Cattedra;
b) eleggere i tre Revisori dei conti;
c) approvare la relazione annuale ed i bilanci preventivi e consuntivi;
d) esaminare ed approvare gli atti di straordinaria amministrazione.

14. Il Consiglio Direttivo o Cattedra è formato:
a) dal Priore;
b) dal Primo e Secondo Assistente;
c) da due Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo o Cattedra partecipano, senza diritto di voto deliberativo, il Segretario ed il Cassiere.

15. Spetta al Consiglio Direttivo o Cattedra:
a) dirigere la Confraternita secondo lo spirito e le norme del Diritto Canonico e del presente Statuto;
b) curare l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea generale dei soci;
c) eleggere, anche al di fuori dei suoi membri, il Maestro dei Novizi;
d) deliberare in merito all'ordinaria amministrazione;
e) decidere sull'ammissione dei nuovi soci, sospendere od anche espellere, con decisione motivata, dalla Confraternita quei soci che non conservassero buona condotta morale e religiosa e non adempissero i loro doveri di confratelli;
f) nominare il Segretario ed il Cassiere, o il Segretario-Cassiere.

16. Il Consiglio Direttivo o Cattedra si riunisce normalmente ogni tre mesi.

17. Al Priore, che è anche legale rappresentante della Confraternita qualora questa sia riconosciuta civilmente, spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo o Cattedra e l'assemblea dei soci;
b) vigilare sulla perfetta osservanza dello Statuto;
c) porre atti giuridici debitamente autorizzati;
d) firmare le deliberazioni del Consiglio Direttivo o Cattedra, controfirmare i mandati di pagamento emessi dal Cassiere per le spese ordinarie che per quelle straordinarie regolarmente autorizzate;
e) inviare ogni anno, entro febbraio, copia del bilancio consuntivo;
f) precedere tutti nell'osservanza dei doveri, ed adoperarsi con l'esempio e con la parola a farli osservare dai confratelli;
g) curare i rapporti con gli Organi Parrocchiali (Consiglio Pastorale, Consiglio Economico, Consiglio Caritas).

18. Spetta al Primo Assistente sostituire il Priore, legittimamente assente od impedito, negli atti di ordinaria amministrazione.

19. Il Maestro dei novizi cura la formazione sia dei novizi che degli aspiranti.

20. Il Segretario:
a) stende i verbali e li sottoscrive;
b) prepara tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;
c) custodisce l'Archivio della Confraternita;
d) stende la cronaca della vita della Confraternita.

21. Spetta al Cassiere:
a) tenere l'inventario di quanto appartiene alla Confraternita, di cui è custode;
b) esigere le quote dei confratelli e registrarle fedelmente;
c) tenere nota esatta delle entrate e delle uscite;
d) pagare i mandati dopo che siano stati controfirmati dal Priore, facendosi rilasciare apposita ricevuta;
e) pagare sollicitamente le tasse e quanto dovuto dalla Confraternita;
f) preparare i bilanci consuntivi e preventivi, da presentare per l'approvazione prima ai Revisori dei conti ed al Consiglio Direttivo o Cattedra, e poi all'Assemblea dei soci.
Il Cassiere può trattenere presso di se quella somma che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo o Cattedra, il resto dovrà essere depositato presso istituti bancari o postali su libretti nominativi, intestati alla Confraternita, e sempre con dublice firma congiuntiva del Priore pro-tempre e del Cassiere.

22. I tre Revisori dei conti hanno l'obbligo di esaminare, fare le opportune osservazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, sul resoconto annuale del Cassiere, ed approvarli.
Le osservazioni e l'approvazione devono essere fatte per iscritto. Il lavoro dei Revisori dei conti è diretto dal primo Revisore per ordine d'elezione.

23. Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, dell'Assemblea dei soci si terranno di domenica.
Se in prima convocazione non è presente la metà pià uno dei soci aventi diritto al voto non si può procedere; la seconda convocazione avrà luogo la domenica successiva, qualunque sia il numero dei soci presenti.

24. La convocazione per le elezioni si terrà nel mese di marzo, sempre di domenica.

25. I confratelli, regolarmente iscritti e non sospesi, dopo un anno dall'iscrizione esercitano il diritto di voto. Per essere eletti Assistenti o Consiglieri bisogna aver compiuto il 25° anno d'età.

26. Affinchè l'elezione sia valida si richiede la maggioranza assoluta e, cioè, la metà più uno dei presenti e votanti. Se al primo scrutinio non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione in cui saranno eletti coloro che avranno raggiunto la maggioranza relativa.

27. Il voto è segreto e libero, e viene espresso con il sistema della scheda debitamente preparata dal Consiglio Direttivo o Cattedra.

28. L'elezione del Priore avviene su una rosa di non più di quattro candidati che abbiano compiuto il 30° anno di età ed almeno per un triennio abbiano disimpegnato la carica di Assistente o di Consigliere, concordata nel Consiglio Direttivo o Cattedra con l'accettazione formale del Padre Spirituale.

29. L'elezione del I° e II° Assistente e dei due Consiglieri avviene sempre su una rosa di non più di otto candidati concordati nel Consiglio Direttivo o Cattedra con l'accettazione formale del padre Spirituale, e risulteranno eletti i primi quattro rispettivamente nell'ordine dei voti da ciascuno riportati.

30. Sia gli eletti che gli ufficiali della Confraternita (Segretario e Cassiere) devono aver frequentato la scuola dell'obbligo.

31. L'Assemblea elettiva della Confraternita è presieduta dal Padre Spirituale o da un delegato del Vescovo.
Gli eletti dovranno ricevere conferma dall'Ordinario Diocesano, al quale deve essere inviato il verbale formale delle avvenute elezioni.
Fino alla conferma il Consiglio Direttivo o Cattedra uscente continuerà interinalmente nella direzione e nell'amministrazione della Confraternita.

32. Nel caso che uno degli eletti dia le dimissioni, muoia o sia dimesso dall'Ordinario Diocesano, si procederà a surroga col primo dei non eletti.

33. Gli eletti durano in carica tre anni. Il Priore, dopo due trienni consecutivi, non può essere rieletto. Tutte le cariche vengono espletate gratuitamente.

34. Il Padre Spirituale, o Assistente Ecclesiastico, rappresenta il Vescovo nella Confraternita ed è dallo stesso liberamente nominato.

35. Il Padre Spirituale, o Assistente Ecclesiastico:
a) dirige spiritualmente la Confraternita, e cura sopratutto la formazione cristiana dei soci;
b) interviene a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita, con diritto di esprimere il suo parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
c) ha il diritto-dovere di esprimere il suo parere sulla ammissione, sospensione od espulsione dei soci;
d) ha la responsabilità diretta per quanto riguarda l'adempimento di legati e suffragi;
e) dispone l'orario delle funzioni liturgiche della Confraternita nella Chiesa od Oratorio della stessa, d'accordo col Consiglio Direttivo o Cattedra;
f) terrà almeno una volta al mese la catachesi ai confratelli;
g) ha il diritto ad equo compenso, fissato dal Consiglio Direttivo o Cattedra ed approvato dall'Ordinario Diocesano;
h) invia alla Curia Vescovile, entro la fine di febbraio, l'annuale relazione sulla situazione religiosa della Confraternita;
i) deve controfirmare tutti gli atti formali della Confraternita.

36. La Confraternita avrà un archivio, nel quale si devono conservare:
a) i documenti che riguardano la Confraternita;
b) la corrispondenza, le circolari vescovili, il Bollettino Ufficiale della Diocesi, il bollo;
c) i registri dei confratelli, dei novizi, delle presenze e delle assenze, dei verbali dell'Assemblea, dei verbali del Consiglio Direttivo, delle sacre funzioni, dei legati, dello stato patrimoniale e di cassa: tutti regolarmente aggiornati.

37. La Confraternita partecipa con i soci:
a) alla processione del Corpus Domini;
b) alla processione del santo Patrono;
c) alle processioni proprie della Confraternita, e ad altri momenti solenni di vita ecclesiale decisi dal Consiglio Pastorale.

38. La disciplina del culto nella vita della Confraternita è riservata, in ogni caso, al Padre Spirituale.

39. Tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali acquisti, permute, vendite, accettazioni di legati, devono esere autorizzati dall'Ordinario Diocesano, a norma del Diritto Canonico.

40. La Confraternita, intervenemdo alle manifestazioni ufficiali e nelle celebrazioni liturgiche, porterà le insegne ed i distintivi tradizionali stabiliti dal proprio Regolamento.

41. Ogni confratello dal giorno dell'ammissione partecipa dei benefici spirituali e temporali.
In caso di morte, ogni confratello ha il diritto ai suffragi stabiliti dal Regolamento.

42. Ogni anno i soci sono tenuti a versare la quota stabilita dal Consiglio Direttivo o Cattedra.
La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito comporta la sospensione e, dopo una ammonizione, la decadenza della Confraternita con la perdita di tutti i benefici acquisiti.

43. Qualora in una Confraternita venissero apertamente e ripetutamente violate le norme del presente Statuto, o si verificassero fatti gravi circa l'integrità della fede, la coerenza con la morale cattolica e l'osservanza della disciplina, o particolari esigenze organizzative lo richiedessero, l'Ordinario Diocesano, sentito il Consiglio Direttivo o Cattedra, potrà procedere allo scioglimento degli organi statutari e alla nomina di un Commissario che, in nome del Vescovo, dirigga e rappresenti la Confraternita in sostituzione degli organi direttivi.

44. La vita e l'azione delle Confraternite nella Diocesi saranno stimolate e coordinate da un Comitato Diocesano nominato direttamente dal Vescovo, sentita la Conferenza dei Priori.
Il Comitato, d'accordo col Vescovo, ogni anno promuoverà lo svolgimento dell'Assemblea Generale delle Confraternite e della Conferenza dei Priori.

45. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice di diritto Canonico ed al Diritto Diocesano.
 
 


 

REGOLAMENTO
(Approvato dal Vescovo Diocesano Mons. Domenico Cortese il 15 aprile 1989)

In data 8 Marzo 1989, l'Assemblea dei soci della Congrega delle Anime del Purgatorio, presente il P. Spirituale padre Severino Currao, dopo avere esaminato il nuovo Statuto Diocesano per le Confraternite, ha stabilito le seguenti norme per la stessa Congrega:

1. La quota d'iscrizione della Congrega e quella annuale resta così fissata, salvo eventuali aggiornamenti decisi dall'Assemblea dei Soci:

da 20 a 40 anni       Lire  50.000
da 40 a 50 anni       Lire 100.000
da 50 a 60 anni       Lire 150.000
da 60 a 70 anni       Lire 200.000

la quota annuale è di Lire 10.000.

2. Gli iscritti alla Congrega delle Anime del Purgatorio hanno diritto alla tumulazione in uno dei loculi liberi della Cappella del Cimitero. Tale diritto è personale e non può essere ceduto ad altri.

3. La tumulazione viene effettuata a spese della famiglia e dopo 20 anni le Sacre Spoglie verranno esumate dietro preavviso della stessa famiglia. Resta in perpetuo soltanto il loculo del defunto Canonico Domenico Raffaele, fondatore e Padre Spirituale della stessa Congrega.

4. Coloro che si iscrivono alla Congrega rinunciando al loculo nella Cappella del Cimitero, sono tenuti a versare solo la quota annuale e sono fratelli a tutti gli effetti.

5. Gli iscritti alla Congrega partecipano alle esequie dei fratelli.

6. La Congrega, per ogni fratello defunto farà celebrare una S. Messa di suffragio.

7. Perde il diritto al loculo nella Cappella e alla S. Messa di suffragio chi da 3 anni non abbia versato la quota annuale.

Processione del 1999

        Il Priore                        Il Padre Spirituale
  Callisto Saverio    Severino Currao

    Il I° Assistente
   De Vita Salvatore

    Il II° Assistente
    Marchese Paolo



 

 
 
Le CONFRATERNITE
INDICE:
|  Sette Dolori di Maria SS.  | Bianchi di San Nicola
Santissimo Salvatore e Santa Maria Maddalena degli Ortolani   | 
|  Anime Sante del Purgatorio
| Convenzione tra l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 
e la Confraternita delle Anime del Purgatorio  |
Pia Adunanza di Maria SS. di Romania  |
Anime del Purgatorio del Casale di Parghelia  |
| Regola del Monte della Confraternita dei Marinari del Casale
di Parghelia sotto il Titolo del Purgatorio, e S. Michele Arcangelo