PER
Lo sedile denominato Porto Ercole
della Città di Tropea.

Nel Supremo Tribunale Conservatore
della Nobiltà di questa Capitale, e Regno

Eccellentissimo Signor Principe di
Santo Nicandro, e Consigliere Commessario

Attitante D. Francesco Daniele.
 

di Ferdinando di Francia


Essendomi stato addossato l'incarico di sostenere gli dritti della nobiltà della Città di Tropea, in questo supremo Tribunale conservatore della nobiltà della Capitale, e Regno di Napoli, qual uno de' Deputati di quel sedile, insieme con D. Vincenzo Galluppi, e D. Giuseppe Gabrielli. Prima di entrare all'esame dell'argomento di cui trattasi, cioè se quella nobiltà abbia le prerogative do piazza chiusa; Non è fuor di proposito, premettere alcune generali nozioni, dell'antico, e moderno sistema della nobiltà di questo Regno.
Ne' tempi de' Re Normanni, la caratteristica della nobiltà, si traea dall'uso dell'armi gentilizie, e del casato; mentre in quell'epoca, li soli nobili faceano uso dell'armi gentilizie: nè il casato era comune a tutti, ma privativo de'nobili: veggasi il Rogadei, ricevimento de'Cavalieri dell'ordine Gerosolimitano. Lib. I. Cap. 2 fol. 35. 44. 46. 50., e Cap. 17. f. 136. a 137. e 141.
Nell'epoca dell'Imperatore Federico II, e de' Re Angiovini, essendosi introdotte le collette, li nobili collettavano divisamente da'popolani: e se qualche famiglia di nuovo cuneo era ammessa a collettare co'nobili, acquistava tutte le onoranze de'nobili: ed affinchè le famiglie nuove fussero ammesse a collettare co'nobili, dovean prima dimostrare, che vivean nobilmente, cioè cum armis & equis. Ne' registri de'Re Angiovini, frequentissimi sono li rescritti, co'quali si ordina, che alcuni, li quali viveano cum armis, & equis, contribuir, dovessero cum mintibus, cioè co'nobili. Rogadei cit. op. lib. I. cap. 1.f.11. Siffatte ammissioni, non succedeano senza contrasti; dispiacea a'popolani che una famiglia del loro ceto, passasse a contribuire le collette co'nobili: perchè restringendosi li contribuenti a minor numero, maggiore era la rata di ciascuno. E per ragione opposta, tal nuova ammissione nel ceto de' nobili era favorita da quel ceto; perchè essendo maggiore il numero de' contribuenti del ceto nobile, minore ricadea la tangente di ciascuno: siffatte controversie, perloppiù le decidea il Re con i suoi rescritti. Rogadei dict. Tract. Lib. 2. Cap. 2. f. 162.
Questo sistema di nobilitare durò fin a' tempi di Alfonso primo d'Aragona, il quale nel celebre parlamento del 1443, abolì le collette, e surrogò il peso di carlini dieci a fuoco, che poi nel 1449. accrebbe a carlini quindici a fuoco, dando a ciascuna famiglia un tomolo di sale.
Venuto meno quello stile di nobilitare, si è ricorso a quello dell'aggregazione ne'sedili di questa Capitale, e del Regno.
Non vi è dubbio, che antichi sono gli aboliti sedili, non meno di questa Capitale, che delle Città del Regno, e specialmente di quelle di origine Greca, detti ancora Teatri, Tocchi, e Portici: perchè perlopiù eran prossimi alle porte della Città, dove li nobili convenivano, o per divertimento, o per trattare de' pubblici affari.
Ne' tempi antichi non era vietato espressamente alli popolani d'intervenire in detti già sedili; comechè impediti da'loro mestieri meccanici, non soleano quivi trattenersi, e convenire co'nobili. La nobiltà dunque non si acquistava coll'ammissione in detti aboliti sedili della Capitale, ed ecco perchè anticamente, era maggior preggio di una famiglia nuova, di essere ammessa a collettare co'nobili, che di essere ammessa a' sedili; l'ammissione de'quali non era inopinione di distintivo di nobiltà.
Ma abolite le collette, e surrogata in luogo di esse l'imposizione di carlini quindici a fuoco da Alfonso I. d'Aragona, come di sopra si è detto, cessò quella sorgiva di nobilitare: e da ciò ne provenne, che ne'tempi posteriori fu riputato titolo primordiale di nobiltà, l'esser ammessa una famiglia tra i nobili, tanto ne' già sedili di questa Capitale, quanto in quelli delle Città cospicue del Regno; L'ammissioni però si otteneano facilmente, perchè le famiglie, che di essere ammesse ne' già sedili di questa Capitale pretendeano, tanto cittadine, che forestiere, non aveano altro peso, che di provare di aver vissute nobilmente, e di avere casa ne'quartieri di questa Capitale, vicino al già sedile, in cui pretendeano di essere asritte, e di avere apparentate co'nobili dell'istesso già sedile. Quest'era l'uso d'aggregare ne'nobili aboliti sedili di questa Capitale, sino all'anno 1500; infatti la famiglia Sassone fu aggregata al già sedile di Portanova, perchè avea casa in quel quartiere, vivea nobilmente, ed aveva apparentata co'nobili di quel già seggio.
In un parlamento dell'anno 1480. tenuto dall'abolita piazza di Montagna, sta notato di essere stato aggregato in essa, Giulio Scorziato, uomo nuovo in Napoli, allora venuto dalla Castelluccia, perchè era Dottore, e Consigliere del Re Ferrante, ed avea casa nel tenimento della Montagna, lo chiamarono alla congregazione di detto già seggio; e così restò aggregato: molti altri esempj potrei addurre di simili aggregazioni negli aboliti sedili di questa Città, che tralascio per brevità.
Dall'anno 1500. in poi, vennero a restringersi l'aggregazioni ne' già sedili di Napoli; mentre in forza delle nuove capitolazioni, che fecero tra di essi, i nobili dell'abolita piazza di Capuana, restò conchiuso, che chiunque volesse esser ammesso nel detto loro già seggio; dovesse essere nobile di quattro quarti di nome, e di arme, senza alcuno ripezzo, che fusse legittimamente nato, e figlio di legittima persona, che per lungo tempo avesse praticato co'nobili, e con essi contratta parentela, che non fusse macchiato d'alcun vizio, che offender potesse la nobiltà.
La nobil fu piazza di Nido, formò le sue capitolazioni nell'anno 1507, colle quali stabilì, che quando, doveasi ammettere qualcheduno nella detta già piazza, si dovessero fare due Deputati a processare, ed esaminare, se colui, che desiderava l'aggregazione, era antico gentiluomo di sua progenie, e di quattro quarti nobile, senza repulsa. Anche le altre già piazze fecero le loro capitolazioni, per effetto delle quali, l'esser nobile degli aboliti saggi di questa Capitale, salì in più altra stima, per lo rigore, che praticavasi nelle aggregazioni, ed anche perchè li negozj più importanti, per volontà de'Vicerè, passavano per gli nobili degli aboliti sedili anzidetti. L'aggregazioni si facevano da' soli nobili, e con il concorso della maggior parte di essi per voti segreti. Nella decisione seconda del Presidente de Franchis, fu rapportata la disputa, se l'aggregazione fatta nel già sedile di Montagna, due secoli indietro, di Camillo Villani, col consenso della maggior parte de'voti, era valida; o bisognava il concorso di tutti, senza la menoma discrepanza per esser legittima l'aggregazione suddetta; Il Sacro Consiglio dichiarò valida l'aggregazione predetta.
Ma ne'tempi successivi, perchè, come di anzi si è detto, i Vicerè nel trattare gli affari Regj, li facevano passare per le mani de'nobili de'seggi di questa Capitale: da ciò ne provenne, che quando prima non si curavano siffatte aggregazioni negli aboliti sedili di Napoli, si fece poi così desiderabile, che non vi era famiglia, o Signore, che non movesse ogni impegno per essere ascritto nelli d. aboliti seggi di questa Capitale: sicchè le famiglie delle abolite piazze anzidette, infastidite per le tante dimande, si tolsero per loro medesime la facoltà di aggregare, rassegnandola in mano del Re, di modochè, ordinò Filippo II., che senza sua saputa, o licenza, non si potesse trattare aggregazione, o reintegra alcuna nelle già piazze suddette; e volendosi ciò trattare, si ottenesse prima licenza da S.M.: e poi congregati tutti i nobili di quell'abolito seggio, e propostasi la dimanda, non essendovi discrepanza, fosse ammesso colui, che domandava l'aggregazione; altrimenti, discrepando uno di essi nobili, il trattato fusse nullo.
Al di cui esempio, alcune Città del Regno, che hanno sedili chiusi, ottennero dal Re, che senza sua licenza, non possono trattarsi aggregazioni, o reintegrazioni di famiglia qualunque.
Aveano molte prerogative l'abolite piazze di questa Capitale, non solo di creare gli eletti, li quali con quello dell'abolita piazza del popolo, governavano la Città, convenendo insieme nel loro Tribunale a trattare negozj del pubblico: Ma esercitavano ancora molte giurisdizioni, tra l'altre, di dichiarare li popolani, nobili del popolo Napoletano, e concedere le lettere di Cittadinanza.
Non conoscendosi nella Città di Napoli, se nonchè due ordini, cioè di nobiltà delle abolite piazze, e del popolo; perciò nel governo della medesima, non si ammettono, senonchè nobili di detta abolita piazza, e del popolo, siccome provò Camillo Tutini; Origine di leggi Cap. 9.
Quindi è, che oltre li cinque aboliti sedili, o siano piazze de'nobili, vi era un altro del popolo in questa Capitale, il quale, non altrimenti che quelli de'nobili, creava il suo eletto, ed eleggea li suoi officiali del suo abolito sedile, ed era partecipe insieme co'nobili, del governo della Città, e di tutti gli altri onori, e preminenze. Tutini loco relato Cap. 16. e seg.
Ed all'incontro dimorando in questa Capitale molte famiglie illustri, le quali non comunicavano nè colla nobiltà, nè col popolo; perchè si riputavano nobili forestieri, e fuori del corpo della Cittadinanza. Questo era il sistema della nobiltà de' già sedili di questa Capitale. Veggasi l'autore della Storia civile del Regno di Napoli lib. 20. Cap. 4.
Ma qual'è il sistema della nobiltà delle Città conspicue del Regno? Sentasi il Rogadei nel citato trattato; Lib. 2. Cap. 2., tit. del patriziato. Fol.  257., dove scrisse nel modo seguente.
Tutti hanno per vero, di esservi in questo Regno, tre sorti di governo di Città: uno di piazze chiuse; nelle quali, quantunque il popolo partecipa degli officj, nondimeno li nobili fanno Collegio separato, nel quale, ed in conseguenza alla partecipazione degli officj nobili, non altre persone, possono essere ammesse, se non di quelle famiglie, le quali aggregate furono per volontà de'nobili istessi; il perchè senza l'atto della formale aggregazione, gli stessi Cittadini, di vetusta, e generosa nobiltà freggiati, pretendere non possono la loro ammissione per giustizia; tale è la vera nozione delle piazze chiuse: e non già quella da certuni figurata, di potersi congregare li nobili, senza l'intervento del Regio Magistrato, non insegnata ancora da alcuno degli Srittori del Regno.
La seconda specie di governo, è quella di semplice separazione (che altri chiamano perfetta separazione), in cui li nobili di determinate famiglie, hanno per parte de'nobili il suffragio, li loro officiali, e preminenze, come nelle piazze chiamate chiuse si costuma: l'unica diversità adunque è riposta in ciò, che nelle semplici separazioni, se un cittadino di quella Città; in cui concorrono li requisiti di nobiltà, non è da essi volontariamente ammesso nelle onoranze de' nobili; può giudiziariamente, dimostrando la sua nobiltà pretendere, ed ottenere l'aggregazione; la quale facoltà si crede di non esservi nelle piazze chiuse.
La terza, ed ultima specie di governo, in cui non vi è formale distinzione di ceti, ma confusamente intervengono li Cittadini ne'parlamenti, e confusamente esercitano le cariche, senza distinzione di nobili, ed ignobili.
E se alcune cariche sono addette a' nobili solamente, per essere necessaria una certa qualità: quella nobiltà richiesta è una mera nobiltà legale.
Tale è la distinzione del governo delle Città del Regno, comechè vi siano, molte altre distinzioni subalterne, derivanti dalle particolari Capitolazioni delle Università: le quali tutte a' descritti sistema si riferiscono, comechè abbiano tra di loro alcune diverse leggi sulla maniera, e sulla qualità delle persone. La recata distinzione è notissima, ma non si rinviene Scrittore, che l'abbia spiegata.
Dietro l'esposte premesse, vengo a narrare qual sia la forma del governo della città di Tropea: ha ella le sue particolari capitolazioni, roborate di Reale assenso.
Le prime sono dell'anno 1567. e basta rapportarne il primo capitolo, per sapersi qual era il governo di quella nobiltà in quei tempi.
Primo, che si debbano scrivere in un libro grande tutte le famiglie de'nobili, che al presente godono la nobiltà: E quelle, che in detto libro sono scritte, possono dare, e ricevere la voce, non altri. Ed in detto numero, non sia ammesso nessun altro per l'avvenire, eccetto col consenso di tutte le due parti, che sono scritte nel sudetto libro; dimodochè se più della terza parte discrepasse, non ci possono essere ammesse, ancorchè fussero numerati, e fatti Cittadini.
Negli altri capitoli si parla, come debba farsi l'elezione annuale degli officj nobili; cioè del sindaco, e tre eletti, due Mastrogiurati, Giudice della Bagliva, e degli altri impieghi appartenenti a quella nobiltò: prescrivendo, che debbano unirsi, tanti individui nobili, quante sono le famiglie nobili, uno per famiglia, che siano di anni 35. compiti; restando eletto colui, nella di cui persona concorrono due terze parti di voti segreti, fol. 33. a 38.
In esecuzione della suddetta capitolazione furono annotate in quel medesimo anno 1567. tutte le famiglie nobili, che godeano nobiltà in quel Sedile, al numero di 66. famiglie, d. fol. 36. a 38.
L'antico sedile di Tropea, chiamato sedile magnum, ne' principj del secolo passato, si ha dovuto rifabbricare: ed in quest'occasione, la nobiltà di Tropea, sotto la data de' 5 giugno 1703. formò le nuove capitolazioni risolute in pubblico generale parlamento, roborate di Reale assenso, spedito in data de' 24 Luglio del suddetto anno. Si propose in esso
Che a perpetua memoria, e docoro dell'antichissima nobiltà de'nobili di quella fedelissima Città, era necessario, erigersi, un nuovo sedile, come lo hanno le altre Città del Regno, nelle quali la nobiltà è serrata, e separata dal popolo, conforme è oggi questa, ed è stata ab immemorabili: E che detta erezione, e fondazione del nuovo Seggio, sia, e s'intenda specialmente conforme li capitali, condizioni, e prerogative delli SEGGI DELLA FEDELISSIMA CITTA' DI NAPOLI.
Si stabilì nel primo, e settimo capitolo, che detto seggio debba erigersi nella pubblica piazza, sotto la denominazione di Portercole, e che colà debbansi collocare le armi Reali, della Città, del seggio, e di tutte le famiglie nobili, che allora godeano la nobiltà, per ordine di alfabeto, come si eseguì. Si stabilì inoltre nel modo seguente.
Secondo, che in detto seggio, non si possano congregare altre persone, che solo li nobili di questa Città, che al presente godono in essa tutte le prerogative, immunità, ed onori, che han sempre goduto, e particolarmente descitte nel parlamento dell'anno 1567., ne sia lecito ivi congregarsi altra persona, che non è ascritta in detta nobiltà.
Terzo, che non sia lecito a'nobili di questa Città, di congregarsi altrove per li negozj, che dovranno trattarsi de'soli nobili; di modo tale, tutte le proposizioni, e conclusioni, che fuori di detto seggio si saranno, siano nulle, ed invalide.
Quarto, che dovendosi aggregare qualche famiglia in futurum, debbano concorrere non solo la maggior parte di tutti i nobili, ma tutti li voti, e questo per voti segreti: di modo talchè discrepando un solo, non si possa aggregare famiglia alcuna: ed aggregandosi contro la forma del presente capitolo, sia ipso jure, ipsoque facto, nulla, irrita, ed invalida; non ostante, il capitolo della Città numero primo, che si presentò nel Regio Collaterale Consiglio in detto anno 1624, e tralasciando gli altri capitoli, vengo al cap.8. e 9.
Ottavo, che quando si farà parlamento generale, nel quale è stato sempre solito ab antiquo, concorrere solamente li nobili, e i cittadini onorati del popolo, si debbono congregare in casa del Regio Signor Governadore, o di altro Ministro elegendo per detta Città, secondo le occorrenze, o altrove, ad arbitrio del governo di questa Città, conforme si è pratticato nelli Capitoli di questa Città num. 3.
Nono, che gli onorati del popolo, debbano fare li loro Officiali nella medesima casa delli Ministri ut supra; secondo si è praticato, ed attualmente si pratica: o in altra casa o luogo per essi destinando: o nel seggio del popolo, che intendono essi onorati del popolo erigersi a loro proprie spese, il quale si dovrà chiamare il Seggio Africano fol. 50. e 59.
Due casi sono avvenuti, uno di aggregazione, l'altro di reintegrazione di famiglie nel detto Collegio de'nobili della Città di Tropea.
Nell'anno 1671. D. Giuseppe Cusentino de' Marchesi di Ajeta, umiliò supplica a S.M. Cattolica, esponendo i proprj meriti, e l'antica nobiltà di sua famiglia, domandò ed ottenne Real dispaccio in data de' 18. Ottobre di detto anno, esecutoriato dal Signor Vicerè, e suo Collateral Consiglio, col quale si diede permissione, e licenza per quella volta solamente, al collegio de'nobili della Città di Tropea, di potere aggregare alla sua nobiltà, il detto D. Giuseppe Cosentino, e suoi discendenti: quindi propostasi la Real carta in pubblico general parlamento de' 4 Marzo 1672. ove intervennero, il Sindaco, Eletti, ed Individui delle famiglie nobili di detta Città di Tropea, fu conclusa di unisone consenso di quei Nobili l'aggregazione di detta famiglia. Fol. 13. a 15.
L'altro caso avvenuto, fu la reintegrazione di D. Andrea Frezza, e la sua nobil Famiglia, patrizia Napoletana dell'Illustre abolito Sedil di Nido: relativa alla quale reintegrazione, si sono esibite due pubbliche conclusioni, una in data de' 30. Maggio 1699., dalla quale apparisce, che congregatasi quella nobiltà, ed essendosi proposto il rescritto del Vicerè a ricorso di detto Illustre D. Andrea Frezza, col quale, avendo esposto, che abitando nella detta Città di Tropea, nella quale avea contratte parentele, ed era stata ab antiquo la sua famiglia numerata tra i nobili di detta Città: intendea ricorrere a quei nobili per essere reintegrato alla loro nobiltà, e godere gli onori, che godono gli altri nobili, perchè in virtù de' Reali ordini, non potea domandare detta reintegrazione, senza special permesso di S. E. e suo Collaterale Consiglio, domandò che se li desse la detta licenza a quei nobili di detta Città, affinchè convocato pubblico consiglio, ed osservate le solennità solite praticarsi in simil casi di reintegra, ed ottenendo la maggior parte de' voti, fusse ammesso trà quella nobiltà: la qual cosa, egli stimava molto decorosa per la sua famiglia, ancorchè attualmente godesse nella piazza di Nido in Napoli, per essere la Città di Tropea, molto decorosa, nobile, antica, e molto fedele al servizio del Rè N. S.. In vista di che, furono spedite provisioni, in data de'6. di detto mese di Maggio 1699. da quel Vicerè, e suo Collateral Consiglio, colli quali si concedè licenza a'nobili di detta Città di Tropea, di potersi congregare per concludere, e determinare, quello parrà conveniente; e di quanto sarà concluso, è determinato, nè avessero inviato valevole copia a S. E. ad finem providendi; locchè intesosi in pubblico parlamento, fu determinato, e concluso, che il detto Signor D. Andrea Frezza, e suoi discendenti, si reintegrassero nella nobiltà di Tropea, e godessero di tutti gli officj, onori, privilegj, ed esenzioni, concorrendovi però il consenso delle due parti, per suffragj segreti; ed in seguito, essendosi proceduto alla Bussola, si trovò, di essere concorsi tutti li voti, e perciò fu conclusa la reintegrazione di detto Signor D. Andrea Frezza, nobile Napoletano di detta già piazza di Nido, e suoi descendenti nella detta nobiltà di Tropea; e che se ne desse copia di detta conclusione, per trasmettersi a S. E., e suo Collaterale Consiglio, per esecuzione del suddetto Reale assenso. Salvis tamen juribus, non in casu alterius reintegrationis, sed in casu aggregationis novae familiae in dicta Civitate, quod fieri nequeat abjque assensu suae Catholicae Majestatis, ejusque Regii Collateralis Consilii, & cum consensu nobilium Civitatis praedictae, nemine discrepante, & sic fuit conclusum. Fol. 16. a 18.
Dall'altra conclusione apparisce, di essersi congregati quei nobili sotto la data de' 16. Luglio di detto anno 1699.: ed essendosi letta la Reale cedola della data de' 12. di detto mese ed anno, spedita dal Vicerè, e suo Collateral Consiglio, colla quale autorizzò la suddetta reintegrazione della famiglia Frezza, adempita colla riferita conclusione de' 30. Maggio 1699., fu data esecuzione alla medesima, con essersi dichiarata reintegrata la detta nobile famiglia Frezza a tutti gli onori di quel Sedile, fol. a 20.
Da due altre pubbliche conclusioni della data de' 15. Agosto 1703., e de' 8. Marzo 1704. si dimostra, che per esecuzione delle sudddette capitolazioni munite di Regio assenso della data de' 21. Luglio 1703. fu eletto per voti segreti, il Segretario di detto sedile di Portercole; e si stabilì, che in detto sedile, possano entrare tutti gl'Individui delle Famiglie nobili, così secolari, che ecclesiastici, per dare li suffragj per tutte le cose appartenenti al detto sedile; purchè non si trattasse di elezzione, del Sindaco, Eletti, Mastrogiurati, Mastro di Camera, e Giudice della Bagliva; nelle quali elezzioni, debba concorrere un Individuo per famiglia, di anni 25. compiti; si stabilì ancora, che debbano esserci sempre cinque Deputati della piazza, capo di essi il Sindaco pro tempore: li quali abbiano il dritto di chiamar piazza, dove il bisogno richiedesse: che l'elezzione di tutti gli officiali, debba farsi per voti segreti da'soli nobili di detto sedile; restando eletto colui, a cui concorressero due terze parti de'voti: Si stabilì ancora, che dovendosi aggregare qualche famiglia, debba adempirsi per suffragj segreti, da tutti li nobili, senza la menoma discrepanza, come si praticava negli aboliti sedili della Città di Napoli, e per osservanza del Capitolo 4. delle suddette capitolazioni del 1703. è che non possa chiamarsi piazza per aggregazione di nuova famiglia, senza il Real permesso, come si praticò nell'aggregazione suddetta della famiglia Cosentino de' Marchesi di Ajeta, conclusa nel detto parlamento del 1672; e che debba supplicarsi il Re, a dare gli ordini opportuni, di non potersi aggregare in detto sedile, senza il suo Reale beneplacito, famiglia alcuna: contendandosi quella nobiltà, di mettere in mano di S.M. quella piazza, affinchè ella dato avesse la licenza suddetta; attesochè quella nobiltà forma piazza chiusa da tempo immemorabile. Si stabilì ancora, che trattandosi di reintegrazione di qualche famiglia, questa debba farsi con quelli medesimi solenni, colli quali, fu integrata la famiglia Frezza, cioè che debba precedere Real permesso, che debba chiamarsi Piazza da' cinque della medesima, intesi li Deputati della nobiltà, che per ogni famiglia nobile debba entrare nel sedile un solo Individuo, che sia di anni 25. compiti; e debbano concorrere li suffragj di due terze parti, come si praticò nella riferita reintegrazione della mentovata famiglia Frezza; quindi elessero per voti segreti quattro Cavalieri Deputati della nobiltà, che insieme col Sindaco formarono li cinque della piazza; e si stabilì, che detti cinque dovessero in ogni anno nominare cinque persone di anni 18., per scegliersi uno di essi a portare lo stendardo nelli giorni festivi de' Santi Protettori della Città suddetta. Infatti si fece la nomina di detti cinque Individui, e postisi alla sorte della bussola, restò eletto colui, che ebbe la maggioranza de' voti. E si stabilì, che così si dovesse praticare in futurum. Fol. 39. a 49.
Costa dall'attestato del Segretario di detto Sedile, che da tempo immemorabile, li nobili del medesimo si congregano in esso, ed eliggono il Sindaco del loro ceto, li quattro Deputati, li quali hano la Soprantendenza alla bussola, allorchè si congregano gli onorati del popolo in casa del Regio Governatore, per l'elezione del Sindaco del loro ceto, ed oltracciò che in detto Sedile di Portercole eleggono li detti nobili di quel Sedile li cinque della Piazza incluso il Sindaco de' nobili. Fol. 8.
Costa dall'attestato del Cancelliere di detta Università di Tropea, che avendo perquisiti li libri tutti parlamentarj della medesima, ha trovato di essersi praticato costantemente, e da tempo immemorabile, che li due Deputati della pubblica salute, li due Mastrogiurati, sono impieghi privativi di quella nobiltà, egualmente che sono il Sindaco de' nobili, e gli eletti nobili, li quali tutti si eleggono in detto Sedile di Portercole dai soli nobili ascritti in esso: a differenza dell'elezione del Sindaco, ed Eletti del popolo, la quale si fa assolutamente dagli onorati del popolo in casa del Regio Governatore. Fol. 9.
Si sono esibite due conclusioni, una della data delli 8. Marzo 1705., l'altra de'27. Marzo 1797., dalle quali apparisce, di essersi congregati li nobili ascritti in quel sedile, avanti li cinque della piazza, per l'elezzione de'nuovi Cinque della Piazza, e per l'elezzione del Cavaliere, che portar dee lo stendardo ne' giorni festivi di S. Domenica, e nostra Signora della Romania, ambedue protettrici di detta Città, che ricorrono ne' giorni 27. Marzo, e 6. Luglio di ciascun anno: e che l'elezione si fa per voti segreti, e restano eletti coloro, che hanno avuto maggioranza di suffragj, per bussola segreta, come si pratica nell'altre elezzioni: con questo divario però, che non vi è l'intervento del Regio Governadore neli' elezzioni suddette. Fol. 30. e 31. a 32.
La Città di Tropea è governata dal Sindaco de' nobili, e dal Sindaco del popolo: l'uno e l'altro esercitano giurisdizione annonaria, ed hanno facoltà di carcerare le persone soggette all'istessa e però il Sindaco de' nobili ha il dritto di carcerare, ed esigere la pena da' controventori, in materia d'annona, senza intelligenza del Sindaco del popolo: questo all'incontro non esercita tal giurisdizione senza l'intelligenza del Sindaco de' nobili, o in sua assenza.
Li due Mastrogiurati, li quali come si è premesso, nascono dalla nobiltà, hanno la facoltà, dopo le due ore della notte, di carcerare le persone sospette, che girano per la Città. La mattina seguente, sono tenuti a darne parte al Regio Governatore. L'impiego questo addetto alla sola nobiltà.
Li due Deputati della pubblica Salute, ed il Mastro di Camera, anche sono cariche privative di quella nobiltà.
Il Regio Bajulo esercita giurisdizione in civilibus, eguale a quella del Regio Governatore: e questo impiego nasce eziandio dal corpo della nobiltà di quel sedile; pria l'elezzione del medesimo si facea da' nobili di esso sedile. Da pochi anni a questa parte il Re nostro Signore (che D. G.), ordinò all'amministratore generale della Provincia, di far la terna di tre Individui nobili, e rimetterla a S. M. per sceglierne uno della detta terna, e così si pratica.
In caso di morte, o di assenza del Regio Governatore, il Sindaco de' nobili esercita da Governatore interino col voto del Regio Giudice, per esecuzione de' Privilegj di quella nobiltà. Fol. 10. 11. e 12.
Li cinque della Piazza esercitano il dritto di eleggere gli onorati del popolo; cacciano fuori sedi di nobiltà, a favore degl'Individui delle famiglie ascritte in quel sedile: chiamano piazza, secondo a loro pare espediente: ed è della loro ispezione d'invigilare per la retta esecuzione delle suddette capitolazioni dell'anno 1703.
Ho esposto il sistema del governo della nobiltà del sedile di Portercole della Città di Tropea. Or è agevol cosa di dimostrare al cospetto degli Iccmi Signori Consiglieri del Tribunale Supremo di nobiltà, che ha quella nobiltà le prerogative di piazza chiusa: giacchè forma Collegio separato, ha proprio sedile, dove si uniscono le sole famiglie nobili in quello ascritte, ed oltracciò hanno esse sole la voce attiva, e passiva negli officj anzidetti, e quelchè sopra tutto, forma la caratteristica di piazza chiusa, ella ha la facoltativa di aggregare nel detto sedile le famiglie nobili, senzachè possa per giustizia pretendersi da famiglia veruna, di essere aggregata nel medesimo, ancorchè fregiata sia di antica nobiltà, senza il consenso di tutta quella nobiltà.
Ecco tutte le prerogative, che dimostrano lucidamente, che il detto sedile Portercole, sia piazza chiusa. E dippiù ha questa piazza le preminenze degli aboliti sedili di questa Capitale: giacchè a similitudine de' medesimi, non può quella piazza unirsi, senza il precedente Real permesso, per aggregare, o reintegrare famiglia alcuna: nè la famiglia reintegrata, o aggregata può ottenere il possesso in quel sedile senza la Reale approvazione, o sia cedula di nobiltà.
Ed a similitudine delle stesse abolite piazze Napoletane, l'aggregazione in detto sedile di Portercole dee conchiudersi nemine discrepante; cosicchè il dissenso di un solo invalida l'aggregazione, e la reintegra dee conchiudersi colla maggior parte de' suffragj segreti.
Detta nobiltà di Tropea inoltre a similitudine delle nobili abolite piazze di questa Capitale, per mezzo de' cinque della piazza, crea gl'onorati del popolo, come si è narrato.
Ed è degno di rimarcarsi il fatto di sopra narrato, cioè, che quella sola nobiltà per mezzo de' due Deputati, che nascono dal suo ceto, invigila per la pubblica salute, e per mezzo de' Mastrogiurati nobili, invigila alla custodia della Città in tempo di notte, e che l'offizio di Regio Bajulo, il quale esercita giurisdizionale eguale a quella del regio Governatore, nasce dal corpo di quella nobiltà. E l'impiego di Mastro di Camera è anche privativo di detta nobiltà, cosichè la nobiltà comunica con il popolo in quanto che governano insieme il Sindaco de' nobili, ed il Sindaco del popolo.
E siccome in questa Capitale vi è un altro ceto di nobili fuori l'abolite piazze, li quali niuna parte prendono nel governo, nè per parte de' nobili, nè per parte del popolo, ma si reputa nobiltà forestiera; lo stesso sistema si pratica nel governo della Città di Tropea; vi è un altro ceto di famiglie nobili fuori piazza, le quali non hanno parte nel governo, nè per parte de' nobili, nè per parte del Popolo, anche questo si riputa nobiltà forestiera: di questo ceto fuori piazza è la famiglia Mottula de' Marchesi d'Amato, e de' Baroni di S. Calogero, Joppolo, e Coccorino, la quale attualmente ha Cavalieri di Malta di Giustizia: e sono le famiglie Bravo y Bonavites, Braghò, Coccia, Cesario, Gallo, S. Croce di Barletta, e Tutino, la quale ha attualmente anche Cavaliere di Malta di Giustizia.
Credo di aver dimostrato, che per giustizia, il sedile denominato Portercole, dove si congrega la nobiltà di Tropea, dee dichiararsi sedile chiuso, dagli Eccmi Signori Consiglieri del Tribunale Supremo Conservatore della nobiltà di questa Capitale, e del Regno.
Mi riserberò con nota separata di esporre al cospetto di detti Signori Eccmi, che le famiglie ascritte a quel sedile, meritano una particolare riflessione, per esser famiglie rinomate, per la loro antichità, per abiti Gerosolimitani, per antico possesso di feudi, per cariche distinte nella Milizia, nel Politico, e nell'Ecclesiastico, e per esser state a quel sedile ascritte molte Famiglie Patrizie Napoletane di case cospicue.

Napoli 2. Settembre 1801.

La  NOBILTA'  di  TROPEA

INDICE

|  'Presentazione della 48^ Tornata' di Salvatore Libertino  |
|  'Il Sedile di Portercole e i Casati di Tropea' di Antonio Vizzone  |
|  'Blasonario delle Piazze Chiuse della Calabria: Catanzaro, Cosenza e Tropea' di Luciano Moricca Caputo  |
| 'Osservazioni sulle nobiltà civiche del Regno di Napoli e sui requisiti delle Piazze Chiuse' di Antonio Toraldo  |
|  'La Nobiltà di Tropea. Alcune osservazioni sul ceto civile nel Regno di Napoli e dei riflessi sulla vita attuale' di Giovanni Maresca |
'Costruire la Casa. Memoria, investimenti, erudizione di una famiglia tropeana tra XVIII e XIX secolo' di Francesco Campennì  |
'Il sedile di Tropea e alcune considerazioni sul riconoscimento e trattamento dei Patriziati nel Napoletano' di Antonio Toraldo |
'Per lo sedile denominato Porto Ercole della Città di Tropea. Nel Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà di questa Capitale, e Regno' di Ferdinando di Francia  |
| 'La Famiglia Caputo' di Salvatore Ferdinando Antonio Caputo  |
| 'Notizie delle Famiglie Nobili di Tropea desunte dalla Cronaca di P. Francesco Sergio' di Antonio Toraldo  |
'Divagazioni araldiche sullo stemma di casa di Tocco' di Antonio Toraldo  |
'La Famiglia Fazzari' di Bernardo Candida Gonzaga  |
'Le Famiglie Galluppi di Tropea, di Sicilia e di Aix in Provenza' di Goffredo di Crollalanza  |
'Brevi considerazioni sulla nobile famiglia Paparatti' di Umberto Paparatti  |
'La Famiglia Transo e Tranfo' di Candida Gonzaga |
'La Confraternita dei Bianchi di San Nicola' di Felice Toraldo  |
'I Sindaci di Tropea' di Felice Toraldo  |